14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2236 del 14 aprile 1981
Posted at 17:13h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’estromissione dal giudizio del garantito a seguito d’intervento del terzo [ con l’eventuale condanna di quest’ultimo ] presuppone che la relativa istanza sia opera del garantito medesimo e non può avvenire senza che l’attore l’abbia accettata.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]