Cass. civ. n. 2108 del 27 febbraio 1991
Testo massima n. 1
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall'art. 344 c.p.c. (intervento del terzo) e non ostando alla ammissibilità della sua chiamata in causa — che non soggiace neppure ai termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice — la mancata trascrizione della domanda giudiziale.