Art. 111 – Codice di procedura civile – Successione a titolo particolare nel diritto controverso
Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto.
In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 12636/2025
La regola secondo cui, in caso di cd. "doppia conforme", il ricorso per cassazione non può essere proposto per il motivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è applicabile anche alle sentenze d'appello rese in sede di rinvio, perché, non distinguendo l'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. tra queste e quelle d'appello rese in via ordinaria, la ratio della norma va individuata nell'esigenza di evitare la proliferazione di ricorsi per cassazione volti alla rivisitazione della ricostruzione dei fatti, qualora la doppia giurisdizione di merito li abbia valutati in senso conforme.
Cass. civ. n. 5200/2025
Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa. (Nella specie, la S.C. ha affermato la correttezza della motivazione del giudice di merito che, utilizzando la propria conoscenza della lingua inglese, aveva ritenuto idonea ad attestare il subentro di IFIS nella posizione sostanziale e processuale del precedente creditore, Banca Intesa, la documentazione prodotta in lingua inglese dalla parte appellata costituitasi in giudizio ex art. 111 c.p.c.).
Cass. civ. n. 16007/2024
La cessione da parte dell'impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada di un ramo d'azienda, comprensivo di rapporti relativi al Fondo stesso, se autorizzata dall'IVASS,
Cass. civ. n. 7711/2024
La società risultante dalla fusione, con altre, della società originariamente convenuta in giudizio, che sia anche conferitaria di un ramo d'azienda, è legittimata a proporre appello in luogo della società incorporata, parte del giudizio di primo grado e cedente del ramo d'azienda, non solo per effetto della intervenuta fusione, ma anche per effetto della cessione, assumendo così una duplice legittimazione, quella di successore a titolo universale, che le deriva dalla fusione, e quella di successore a titolo particolare, che le deriva dalla cessione di ramo d'azienda, con la conseguenza che, ove si qualifichi come cessionaria del ramo d'azienda, può limitarsi ad allegare tale titolo, specificandolo nell'intestazione dell'impugnazione, trattandosi di un titolo di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile.
Cass. civ. n. 35657/2023
Se il creditore subcollocatario, dopo aver avanzato l'istanza ex art. 511 c.p.c., cede il proprio credito, la domanda di sostituzione dev'essere disattesa dal giudice dell'esecuzione senza ulteriore indagine, in quanto, al solo rilevante momento della distribuzione, il credito non è più nella titolarità dell'intervenuto, né può farsi applicazione dell'art. 111 c.p.c., perché l'interveniente in sostituzione non è propriamente parte della procedura, dato che il suo intervento non costituisce esercizio dell'azione esecutiva nei confronti dell'esecutato o del sostituito; resta comunque ferma la possibilità, per il cessionario del credito, di proporre un'ulteriore e autonoma domanda ex art. 511 c.p.c. prima dell'inizio dell'udienza ex art. 596 c.p.c.
Cass. civ. n. 34373/2023
In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l'opposizione non avendo l'impugnante adempiuto l'onere di allegazione rispetto all'asserita qualità di cessionario di un credito facente capo alla parte originaria del processo, non avendo dedotto né specificato quali crediti fossero stati ceduti e chi fossero i soggetti cessionari).
Cass. civ. n. 26934/2023
necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.
Cass. civ. n. 23654/2023
Nel processo di esecuzione forzata le vicende (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) relative al titolo esecutivo azionato dal creditore procedente, posto a base di un pignoramento in origine valido ed efficace, non travolgono la posizione dei creditori intervenuti titolati e, cioè, non ostacolano la prosecuzione della procedura ad iniziativa dell'interventore munito di idoneo ed efficace titolo, a prescindere dal compimento di di un pignoramento successivo, a meno che l'intervento non sia stato effettuato dopo la pronuncia della caducazione del titolo del procedente o dell'arresto dell'azione esecutiva.
Cass. civ. n. 21071/2023
A seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli ex soci di una società di persone, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di appello, in mancanza della dimostrazione che il credito originariamente azionato dalla stessa - il quale, essendo ancora "sub judice", non poteva considerarsi liquido ed esigibile - non fosse stato implicitamente rinunciato).
Cass. civ. n. 15762/2023
A fronte della cancellazione volontaria in corso di causa della società convenuta in giudizio, quale promittente alienante per l'esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita immobiliare da essa concluso, i soci verso cui tale giudizio sia riassunto succedono nell'obbligo di stipulazione del definitivo e sono potenziali destinatari degli effetti della corrispondente sentenza costitutiva, anche se di tale obbligo di "facere" non si sia fatta menzione nel bilancio finale di liquidazione.
Cass. civ. n. 14079/2023
Il trasferimento del bene locato implica la continuazione del rapporto locatizio in capo all'acquirente, ma - salvo diverso accordo delle parti - non determina il subingresso di costui nel diritto al pagamento dei canoni non corrisposti e relativi al periodo anteriore alla cessione, restando detto credito in capo al precedente proprietario, in ragione dell'efficacia non retroattiva della successione a titolo particolare nel contratto.
Cass. civ. n. 5287/2023
Nel caso in cui, in pendenza del giudizio d'appello, si verifichi un fenomeno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 111 c.p.c., non emerso né in tale fase, né nella fase di legittimità, il successivo giudizio di rinvio deve necessariamente proseguire tanto nei confronti del preteso successore a titolo particolare, quanto della parte originaria, quale litisconsorte "ex lege", e, in caso di scissione di quest'ultima, anche nei confronti delle società derivanti dalla scissione, quali successori a titolo universale della società scissa ex artt. 2506 e ss. c.c., sicché, in caso di mancata riassunzione del processo ex art. 392 c.p.c. nei confronti delle predette parti, il giudice è tenuto a ordinare l'integrazione del contraddittorio, potendo il difetto di integrità del contraddittorio essere rilevato, anche d'ufficio, in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 4277/2023
In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Cass. civ. n. 78/2013
L'art. 111 c.p.c., che disciplina la successione a titolo particolare e fa salve, tra le altre, le norme sulla trascrizione, enuncia una regola che attiene non tanto all'integrità del contraddittorio, quanto all'opponibilità della sentenza e si pone quindi su di un piano diverso rispetto all'art. 1113, terzo comma, c.c., dettato per il giudizio divisionale avente ad oggetto beni immobili, il quale, invece, anche al fine di garantire la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari, individua nella trascrizione dell'atto di acquisto il momento determinante per stabilire quali soggetti debbano partecipare al giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che, nell'ambito di un giudizio di scioglimento di comunione su di un fondo, aveva negato la qualità di litisconsorti necessari agli aventi causa della ricorrente, il cui acquisto, sfornito di prova della sua trascrizione, era avvenuto durante il predetto giudizio).
Cass. civ. n. 13377/2012
In tema di azioni possessorie, la regola indicata dall'art. 1169 c.c. è da intendersi dettata per il caso in cui la successione nel possesso a titolo particolare nei confronti dell'autore dello spoglio avvenga prima che contro costui sia proposta la domanda di reintegrazione nel possesso. Allorquando, invece, la successione nel possesso a titolo particolare avvenga dopo la proposizione della domanda di reintegrazione nei confronti dell'autore dello spoglio, non rileva la situazione soggettiva da parte dell'avente causa, perchè, a protezione dell'attore e a garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale, opera la norma di cui all'art. 111 c.p.c. e in particolare quella di cui al quarto comma, secondo cui la sentenza ha effetto anche nei confronti dell'avente causa.
Cass. civ. n. 12305/2012
La successione a titolo particolare nel diritto controverso, di cui all'art. 111 c.p.c., alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dal principio del giusto processo, coniugato con il diritto di difesa (artt. 111 e 24 Cost.), si ha indipendentemente dalla natura, reale o personale, dell'azione fatta valere tra le parti originarie, dovendosi garantire all'acquirente, il quale intenda intervenire nel processo, le stesse possibilità di difesa spettanti al suo dante causa contro le deduzioni avversarie, e potendosi, invece, rivelare per lo stesso acquirente pregiudizievole la soggezione all'efficacia riflessa della sentenza "inter alios", impugnabile soltanto nell'ambito delle difese esercitate dall'alienante. Ne consegue che l'acquirente di un immobile deve essere considerato successore nel diritto controverso, agli effetti dell'art. 111 c.p.c., nel processo avente ad oggetto la validità, la risoluzione o l'esecuzione di un contratto preliminare, relativo allo stesso bene, stipulato in precedenza tra il dante causa ed un terzo.
Cass. civ. n. 5874/2012
Nella disciplina dettata dagli art. 2504 septies c.c. (applicabile "ratione temporis"), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio; detto trasferimento non determina l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa; in tal caso, il successore ha, tuttavia, l'onere di allegare la propria qualità e di offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 4208/2012
La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione preclusiva degli atti d'impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto, il giudice deve dare seguito all'istanza di riassunzione proposta da chi si afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte processuale estinta, impregiudicato l'accertamento dell'effettiva spettanza del diritto medesimo all'esito della valutazione della prova dell'allegata successione.
Cass. civ. n. 22727/2011
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo prosegue fra le parti originarie e, anche quando non vi sia estromissione del convenuto ai sensi dell'art. 111, terzo comma, c.p.c., la sentenza ha comunque effetto contro il successore a titolo particolare, il quale può intervenire o essere chiamato nel giudizio, divenendone parte a tutti gli effetti; nè peraltro la circostanza per cui, contro tale successore, detta sentenza, pur se pronunciata in confronto del solo originario convenuto, abbia efficacia anche come titolo esecutivo, elimina l'attualità dell'interesse dell'attore ad agire contro l'originario convenuto.
Cass. civ. n. 792/2010
In tema di legittimazione all'impugnazione di una sentenza da parte del successore a titolo particolare nel diritto controverso, qualora la successione riguardi un appalto con la P.A. ricompreso in un ramo di azienda oggetto di conferimento in favore di una società, poichè il trasferimento di ramo d'azienda, anche mediante conferimento, configura una successione a titolo particolare riconducibile al "genus" della cessione d'azienda, la prova della avvenuta successione deve riguardare, oltre che il conferimento del ramo d'azienda e l'inclusione in questo del suddetto contratto, anche l'avvenuta effettuazione della comunicazione di cui all'art. 35, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (applicabili "ratione temporis"), attesa l'indefettibilità di tale adempimento per l'efficacia della cessione nei confronti dell'Amministrazione.
Cass. civ. n. 22424/2009
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Cass. civ. n. 18220/2008
L'art. 111 c.p.c. è applicabile in via analogica alle ipotesi in cui il convenuto, pur privo di legittimazione passiva al momento dell'introduzione del giudizio, l'acquisti (per contratto o per legge) nel corso del processo. In tal caso, quindi, il processo deve proseguire tra le parti originarie.
Cass. civ. n. 15674/2007
Ogni qualvolta la cessione di un credito avvenga nel corso del procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse trovano la loro disciplina nell'art. 111 c.p.c. e non nell'art. 105 c.p.c., assumendo il successore a titolo particolare nel diritto controverso la posizione di parte e non quella di terzo. Ne consegue che tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva. (Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale il credito portato dal decreto era stato ceduto dalla società opposta; la S.C. ha riconosciuto che la società cessionaria, successore a titolo particolare nel diritto controverso, aveva titolo, in quanto parte, a chiedere la conferma dell'opposto decreto).
Cass. civ. n. 18937/2006
Il soggetto che interviene nel processo — a norma dell'art. 111, comma terzo, c.p.c. — quale successore a titolo particolare nel diritto controverso fa valere un autonomo interesse a partecipare al giudizio che deriva dal fatto che egli è l'effettivo titolare del diritto oggetto della controversia, rispetto alla cui posizione di titolare sostanziale del diritto la parte originaria assume la qualità di sostituto processuale, con la conseguenza che tale intervento non è qualificabile come adesivo dipendente, bensì come intervento autonomo riconducibile alla predetta disposizione normativa. Né osta a quest'ultima qualificazione la circostanza che il successore, all'atto del suo intervento, non chieda di accertare la sua qualità di successore a titolo particolare quale avente causa immediato o mediato di una delle parti, poiché il relativo interesse ad agire va valutato non con riferimento all'effettiva titolarità (sopravvenuta) del diritto, ma alla mera allegazione che ne viene fatta dalla parte in sede di formulazione della domanda di intervento, salvo, ovviamente, il successivo accertamento della titolarità effettiva del diritto controverso, che deve essere effettuato al momento della pronuncia sul merito della domanda.
Cass. civ. n. 18483/2006
In caso di alienazione del diritto controverso, l'intervento o la chiamata in causa dell'acquirente non comporta automaticamente l'estromissione dell'alienante, producendosi tale effetto solo con il relativo provvedimento, adottato previo consenso delle altre parti; l'alienante, pertanto, finché non sia estromesso, rimane nel processo come litisconsorte necessario, e la sua mancata partecipazione al giudizio di gravame determina un difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio.
Cass. civ. n. 4985/2004
In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., detto per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva (ad causam) conservando tale posizione anche nel caso di intervento del successore a titolo particolare, fino a quando non sia estromesso con il consenso delle altre parti. A tale stregua, quando la cessione del credito avviene a processo esecutivo iniziato e, in accordo con il cessionario, è l'originario creditore a proseguirlo, da un canto, il debitore deve risolvere le sue opposizioni contro la parte che procede; d'altro canto, dovendo i principi evincibili dall'art. 111 c.p.c. essere adattati alle caratteristiche proprie del processo esecutivo (per cui la soluzione di determinate questioni incidentali avviene anziché nell'ambito dello stesso processo in distinti giudizi di cognizione, quali quelli volti a decidere sulle questioni concernenti l'estinzione, le opposizioni esecutive e le controversie sulla distribuzione del ricavato), deve conseguentemente riconoscersi, ferma restando la prosecuzione del processo stesso tra le parti originarie, la possibilità per il cessionario di svolgere le attività processuali inerenti all'indicato subingresso nella qualità di soggetto passivo, e quindi (anche) la facoltà di intervenire, ai sensi dell'art. 111, quarto comma, c.p.c., nel giudizio di cassazione pur non avendo spiegato intervento in primo grado, e pur essendo subentrato nella titolarità del diritto controverso prima che l'opposizione fosse proposta (essendo all'epoca il processo esecutivo già iniziato).
Cass. civ. n. 12126/2003
In virtù del D.L.vo n. 502 del 1992 e della legge n. 724 del 1994, è stata realizzata una sorta di successione ex lege delle Regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse USL, le quali proseguono le loro attività attraverso le apposite gestioni stralcio; sicché, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno di tali rapporti, si applicano i principi dettati dall'art. 111 c.p.c. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso. Ne consegue che, nel caso in cui il giudice di primo grado erroneamente dichiari interrotto il processo per la successione intervenuta nel corso del giudizio (che, invece, doveva proseguire nei confronti della medesima USL, benché mediante la prevista gestione stralcio), il giudice d'appello deve rimettere la causa a quello di primo grado (art. 354 c.p.c.), poiché, attraverso l'erronea dichiarazione d'interruzione, malamente risulta estromessa dal giudizio di primo grado la parte (la USL) che doveva, invece, parteciparvi mediante l'apposita gestione.
Cass. civ. n. 875/2003
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la qualità di litisconsorte solo quando intervenga, o sia chiamato in causa, od eserciti la facoltà di impugnare la sentenza sfavorevole all'alienante, secondo le previsioni dell'art. 111, terzo e quarto comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 601/2003
Nel caso di successione a titolo particolare tra vivi nel diritto controverso, la sentenza pronunciata contro l'alienante è efficace nei confronti dell'avente causa anche quale titolo esecutivo, nei limiti dell'accertamento in essa contenuto. Peraltro, ove la stessa sentenza contenga anche un comando di adeguare lo stato di fatto alla situazione giuridica accertata, attraverso la imposizione di obblighi di fare, il possesso, o la detenzione, da parte del terzo, della cosa sulla quale l'obbligo deve eseguirsi comporta la trasmissione di detto obbligo in capo a questo. (Principio affermato con riferimento ad una fattispecie in cui, a seguito di una sentenza, relativa ad azione di regolamento di confini, con la quale era stata pronunciata la condanna di uno dei proprietari a ripristinare il canale di scolo posto sul confine tra le due proprietà, ed a rilasciare la parte di terreno abusivamente occupata, l'altro proprietario aveva promosso il processo di esecuzione nei confronti del successivo acquirente del fondo confinante).
Cass. civ. n. 237/2003
Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 c.c. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario.
Cass. civ. n. 8889/2002
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, essendo l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa, con la conseguenza che, come la sentenza spiega effetto nei suoi confronti, egli è anche legittimato ad impugnarla, secondo quanto espressamente previsto nell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c., senza che questo diritto sia condizionato dal suo intervento in fasi pregresse di giudizio; trattasi di legittimazione attiva e passiva, sicché il successore, può essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del suo dante causa, e può resistere all'impugnazione medesima, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa (che non sia stato precedentemente estromesso) e successore a titolo particolare.
Cass. civ. n. 1155/2002
La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art. 111 c.p.c. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio de quo.
Cass. civ. n. 13000/2001
Nel caso in cui il promittente venditore convenuto con l'azione personale ex art. 2932 c.c. alieni ad un terzo il medesimo bene, non si versa nella previsione dell'art. 111 c.p.c. sul trasferimento a titolo particolare del diritto controverso, e detto terzo può intervenite in giudizio per sostenere le ragioni del suo dante causa in veste di interventore adesivo dipendente ex art. 105, comma secondo, c.p.c., non legittimato come tale a proporre autonoma impugnazione.
Cass. civ. n. 1920/2001
In tema di legitimatio ad processum, nel caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il procedimento prosegue tra le parti originarie (essendo ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche successive all'inizio della controversia stessa), con la conseguenza che l'acquirente del detto diritto, pur potendo spiegare intervento volontario o essere chiamato in giudizio (art. 106 c.p.c.), non acquista, per ciò solo, la qualità di litisconsorte necessario, sicché risulta validamente pronunciata l'eventuale sentenza che, nei suoi confronti, non abbia disposto l'integrazione del contraddittorio.
Cass. civ. n. 13021/2000
Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Dal che consegue che nel giudizio di impugnazione contro la sentenza il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere pertanto ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in mancanza, rilevarsi, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio.
Cass. civ. n. 6031/2000
Il trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, verificatosi nel corso del processo, non incide sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie, senza che l'intervento nel processo del successore a titolo particolare, determini in mancanza dell'esplicito concorde consenso di tutte le parti, secondo quanto previsto dall'art. 111 c.p.c., l'estromissione del dante causa.
Cass. civ. n. 649/2000
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non può essere considerato terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter assumere la stessa posizione del suo dante causa. Ne consegue che il successore come può impugnare la sentenza sfavorevole del suo dante causa, così può essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario di quest'ultimo soccombente nei di lui confronti e può resistere nei confronti dell'impugnazione medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo intervento nelle fasi pregresse del giudizio.
Cass. civ. n. 8100/1997
La successione a titolo particolare nel processo (effetto del mero trasferimento della res litigiosa in corso giudizio), di cui all'art. 111 c.p.c., va distinta dal (diverso) istituto della successione nel processo (art. 110 stesso codice) perché, nella prima ipotesi, è lo stesso trasferimento della res singula a determinare la successione di un soggetto ad un altro nella titolarità del diritto controverso, mentre, nella seconda, il trasferimento del diritto è conseguenza necessaria della successione, ad un soggetto deceduto o estinto, di altro e diverso soggetto, come accade nella ipotesi di fusione, per incorporazione, tra società, vicenda integrante una situazione giuridica che corrisponde a quella della successione a titolo universale e che, agli effetti processuali, comporta il subingresso ex lege, nella qualità di parte, della società incorporante a quella estinta.
Cass. civ. n. 4024/1996
In caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la veste di «parte processuale» se non quando sia stato chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa, potendo il processo proseguire tra le parti originarie ed assumendo l'alienante, fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di sostituto processuale del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario; con la conseguenza che, in caso d'emissione di sentenza non definitiva, è inammissibile l'appello immediato proposto contro la stessa dal successore a titolo particolare, che non abbia partecipato al giudizio di primo grado, in quanto il suo diritto d'impugnazione resta vincolato alla riserva d'impugnazione formulata dall'alienante, non avendo il successore medesimo precedentemente assunto la veste di parte processuale e tenuto conto della irrevocabilità della menzionata riserva di appello.
Cass. civ. n. 2108/1991
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, non avendo una posizione processuale e sostanziale distinta da quello del suo dante causa, può in ogni caso intervenire od essere chiamato in causa, senza che in appello operino i limiti risultanti dall'art. 344 c.p.c. (intervento del terzo) e non ostando alla ammissibilità della sua chiamata in causa — che non soggiace neppure ai termini ed alle forme prescritti dall'art. 269 dello stesso codice — la mancata trascrizione della domanda giudiziale.
Cass. civ. n. 2459/1990
Il successore a titolo particolare che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. intervenga nel processo in fase d'appello si inserisce nella controversia quale è stata impostata in primo grado e non può proporre domande nuove al di fuori, eventualmente di quella diretta al riconoscimento del suo diritto di intervenire qualora esso venga contestato da una o entrambe le parti originarie.
Cass. civ. n. 1918/1990
In tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.), l'intervento o la chiamata in causa del successore non privano il dante causa della qualità di litisconsorte necessario, in difetto di estromissione del medesimo, e pertanto legittimamente la sentenza è emessa anche nei suoi confronti.
Cass. civ. n. 6418/1986
Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, terzo comma, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa.