Cass. civ. n. 26769 del 18 settembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore - Conflitto di interessi attuale o virtuale - Valutazione in concreto - Modalità - Carattere dell'attualità del conflitto - Mancanza sopravvenuta - Condizioni - Fattispecie.


In caso di costituzione in giudizio di più parti a mezzo dello stesso procuratore, la sussistenza di un conflitto di interessi, attuale o potenziale, deve essere valutata in concreto, verificando se la tutela degli interessi di un assistito non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro, potendo affermarsi il venir meno della attualità del conflitto solo ove emerga dalle risultanze processuali che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata. (Nella specie la S.C. ha affermato la sussistenza del conflitto di interessi in relazione all'atto di appello, proposto da uno stesso difensore nell'interesse di congiunti di due vittime dello stesso sinistro stradale, posto che, stante l'incapienza del massimale assicurativo e la conseguente necessità di sua ripartizione proporzionale tra i danneggiati, l'accoglimento dell'appello in punto di responsabilità di una delle vittime avrebbe determinato la riduzione del "quantum" risarcitorio spettante agli eredi dell'altra).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12741 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST.

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