Cass. civ. n. 24495 del 17 novembre 2006

Testo massima n. 1


La interpretazione della domanda, in base alla quale il giudice del merito ritenga in essa compresi o meno alcuni aspetti della controversia, spetta allo stesso giudice, ed attiene al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte. Ne consegue che un eventuale errore al riguardo può concretizzare solo una carenza nella interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sub specie di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. (Nella fattispecie, relativa ad una causa di separazione personale tra coniugi, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, sulla base della puntualizzazione, testualmente operata dall'appellante in sede di precisazione delle conclusioni — e confermata dall'atteggiamento conciliativo tenuto dalle parti in detta occasione —, secondo cui le domande «in particolare» attenevano alla mera pronuncia della separazione, all'affidamento della figlia ed al pagamento dell'assegno di mantenimento, aveva escluso, ai fini della individuazione del petitum ogni rilievo, ritenendolo generico, del richiamo alle domande contenute nell'atto introduttivo ed agli ulteriori verbali).

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