Cass. civ. n. 22529 del 28 ottobre 2011
Testo massima n. 1
Non incorre in violazione del principio della domanda, di cui all'art. 112 c.p.c., il giudice che, a fronte di una richiesta di condanna degli enti convenuti "ciascuno per quanto di sua spettanza", affermi la responsabilità diretta del Comune convenuto, trattandosi di locuzione con cui si rimette al giudice l'individuazione dei soggetti giuridicamente tenuti alla prestazione (nella specie, restituzione e riduzione in pristino di terreni occupati dalla P.A.).
Testo massima n. 2
Si ha mandato collettivo - per la cui revoca, a norma dell'art. 1726 c.c., occorre il consenso di tutti i mandanti - quando la volontà di ciascuno di essi sia legata da vicendevole dipendenza a causa di un affare comune, che interessi egualmente tutti i vari mandanti per l'identità dell'oggetto o del contenuto, cioè di un affare unico, indivisibile ed indistinto, non bastando la semplice coincidenza di interessi diversi e divisi, associati solo casualmente o per opportunità, la quale può dar luogo, invece, ad un mandato plurimo.
Testo massima n. 3
Si ha mandato "in rem propriam", ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale, che lo sottrae all'unilaterale disposizione del mandante stesso.
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