Cass. pen. n. 26789 del 15 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PENA - DETERMINAZIONE - Pena detentiva e pecuniaria previste congiuntamente - Obbligo di proporzione tra le stesse - Esclusione - Ragioni.


In tema di determinazione della pena, non vi è obbligo di stretta proporzionalità tra quella pecuniaria e quella detentiva, congiuntamente previste dal legislatore, sussistendo, al contrario, un'indipendenza nella loro quantificazione, posto che se la pena detentiva è ugualmente afflittiva per qualsiasi soggetto, quella pecuniaria ha un'efficacia sanzionatoria proporzionata alla capacità economica del destinatario. (Conf.: n. 9361 del 1975,

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 27779 del 2016

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 133 bis CORTE COST.

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