Cass. pen. n. 26805 del 16 marzo 2023
Testo massima n. 1
SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo riutilizzabili nello stesso sito – Esclusione dal regime dei rifiuti – Condizioni – Nozione di “stesso sito” - Fattispecie.
In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina derogatoria sulle terre e rocce da scavo di cui all'art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui le sottrae al regime dei rifiuti, richiede che esse siano riutilizzate a fini costruttivi come sottoprodotto nel medesimo sito nel quale sono state estratte ovvero in un sito diverso, purché, in tal caso, utilizzate in conformità alla disciplina di cui d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, dovendosi intendere per "stesso sito" un'unica area o porzione di terreno, geograficamente definita e determinata ovvero perimetrata, nella quale non ricadono quelle porzioni di territorio distinte e autonome, che non siano in continuità e che abbiano diversa destinazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta corretta la decisione che aveva escluso l'applicazione della disciplina derogatoria sul rilievo che i materiali estratti erano stati riutilizzati in un sito diverso da quello di produzione, senza rispettare la disciplina regolamentare di cui al citato d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1 lett. A
DPR 13/06/2017 num. 120 art. 9
DPR 13/06/2017 num. 120 art. 21