Cass. pen. n. 26805 del 29 maggio 2024
Testo massima n. 1
NULLITA' - NULLITA' DI ORDINE GENERALE - GIUDICE - Giudici onorari di pace - Competenza penale - Destinazione a comporre il collegio del riesame - Nullità - Ragioni - Misura cautelare - Efficacia - Fattispecie.
Il divieto, non derogabile, di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale del riesame, introdotto dall'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determina una limitazione alla capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a ordinanza emessa, in sede di riesame, da un collegio composto anche da un giudice onorario di pace, in cui la Corte ha precisato che il provvedimento, pur viziato da nullità, non avrebbe potuto ritenersi inesistente, sicché, ove intervenuto entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., la misura cautelare con esso adottata conservava efficacia).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST.
Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 11 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 13 CORTE COST.
Decreto Legisl. 13/07/2017 num. 116 art. 30 com. 7 CORTE COST.