Cass. civ. n. 12694 del 16 novembre 1999
Testo massima n. 1
Il rifiuto della parte di consentire al consulente tecnico d'ufficio le necessarie indagini per l'accertamento del danno, costituisce condotta valutabile, ex art. 116 c.p.c., ai fini dell'accertamento della responsabilità.
Testo massima n. 2
Non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., fondi l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c.