Art. 116 – Codice di procedura civile – Valutazione delle prove

Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 21607/2025

Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.

Cass. civ. n. 18442/2025

La contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere "di contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.

Cass. civ. n. 9957/2025

Le prove assunte in un precedente processo penale (anche tra parti diverse) e le sentenze ivi pronunciate, ancorché prive di formale efficacia di giudicato ex artt. 651 e 652 c.p.p., sono liberamente valutabili nel giudizio civile di danno quali prove precostituite e atipiche - se ritualmente prodotte e sottoposte al contraddittorio tra le parti (le quali, oltre alla ritualità della produzione, possono contestare pure i fatti accertati in sede penale) - ai fini dell'accertamento dell'illecito civile e il giudice, potendo scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti, ha anche facoltà escludere la concreta inferenza probatoria di talune di esse (nella specie, la sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto).

Cass. civ. n. 9561/2025

Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Cass. civ. n. 4530/2025

In tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa; i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera accessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extraconiugale).

Cass. civ. n. 16780/2024

Nel giudizio risarcitorio promosso per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all'indennizzo ai sensi della l. n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso, da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a far ritenere provato, per tale via, il nesso causale, nei confronti non solo del Ministero della Salute, ma anche di altri soggetti eventualmente responsabili sul piano risarcitorio (nella specie la gestione liquidatoria di una soppressa USSL), in ragione della natura di presunzione semplice del mezzo di prova.

Cass. civ. n. 16737/2024

Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della Corte d'appello di non valutare le risultanze istruttorie mediante le quali i danneggiati avevano provato l'intervenuto svolgimento di un tracciato ecotocografico ulteriore, rispetto a quelli indicati nella cartella clinica, erroneamente assumendo che l'attendibilità e la completezza di quest'ultima possono essere poste in discussione solo a mezzo della querela di falso).

Cass. civ. n. 16199/2024

In materia di responsabilità per attività sanitaria, l'accertamento del nesso causale in caso di condotta omissiva va compiuto secondo un criterio di probabilità logica, stabilendo se il comportamento doveroso omesso sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto, in base ad un giudizio ancorato non solo alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di eventi, ma anche agli elementi di conferma e all'esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto; non si tratta, dunque, di un criterio probatorio diverso da quello del "più probabile che non", utilizzato nel giudizio civile, quanto piuttosto espressione di un accertamento di natura sostanziale del nesso di causalità materiale.

Cass. civ. n. 15270/2024

In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.

Cass. civ. n. 14788/2024

Nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto; ne consegue che, qualora si giunga a stabilire, anche a mezzo di presunzioni semplici, che un fatto secondario è vero, ciò può costituire la premessa di un'ulteriore inferenza presuntiva, volta a confermare l'ipotesi che riguarda un fatto principale o la verità di un altro fatto secondario.

Cass. civ. n. 11735/2024

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile).

Cass. civ. n. 7475/2024

I dati che i pubblici ufficiali estraggono e rielaborano da un sistema informatico, in sede di ispezione o verifica, non godono di per sé soli di fede privilegiata, facendo fede fino a querela di falso solo il verbale redatto dai pubblici ufficiali nella parte in cui attesta che quei dati sono stati estratti da quel sistema e sono quelli ivi indicati, ma gli stessi sono oggetto di libera valutazione da parte del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, esclusa ogni rilevanza del d.lgs. n. 82 del 2005, che regola i requisiti delle scritture private e degli atti pubblici formati con modalità informatiche.

Cass. civ. n. 5922/2024

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico. (Nella specie, relativa alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati).

Cass. civ. n. 5851/2024

Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Cass. civ. n. 5704/2024

In tema di condominio, l'onere della prova circa l'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli oneri impagati relativi ad un immobile fatto oggetto di vicende traslative (vendita, cessione o donazione) nel periodo di maturazione della morosità, spetta al condominio medesimo, incombendo su colui che nega tale qualità, ove la pretesa creditoria venga esercitata nei suoi confronti, la prova circa eventuali fatti modificativi o estintivi escludenti la sua responsabilità.

Cass. civ. n. 2438/2024

In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prevalenti, rispetto a quanto emergente dal C.I.D., le risultanze di consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del giudizio intercorso tra il danneggiato e l'assicuratore).

Cass. civ. n. 272/2024

La sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (CUD e modello 101) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, ed ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati.

Cass. civ. n. 34621/2023

In tema di azione di risarcimento danni da ingiuria, la sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione della norma incriminatrice ex d.lgs. n.7 del 2016, non ha per effetto la completa eliminazione dell'illiceità del fatto, la quale va, pertanto, accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di una adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.

Cass. civ. n. 31867/2023

In tema di risarcimento del danno da lesione o perdita del rapporto parentale, in caso di assenza del rapporto di parentela, non è sufficiente l'allegazione della mera convivenza, ma è necessaria l'allegazione della lesione di un legame affettivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno parentale proposta dal convivente della madre del deceduto, il quale si era limitato a dichiararsi convivente della vittima senza nemmeno addurre l'esistenza di una relazione affettiva, la cui lesione potesse ritenersi fonte di pregiudizio non patrimoniale).

Cass. civ. n. 30810/2023

Il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice

Cass. civ. n. 30298/2023

La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).

Cass. civ. n. 26985/2023

In tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente ex art. 139, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dalla l. n. 124 del 2017, i criteri scientifici di accertamento e di valutazione del danno biologico tipici della medicina legale (visivo, clinico e strumentale) non sono tra loro gerarchicamente ordinati, ma vanno utilizzati dal medico legale nella prospettiva di una obiettività dell'accertamento, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi, con la conseguenza che ad impedire il risarcimento del danno non è di per sé l'assenza di riscontri diagnostici strumentali ma piuttosto l'assenza di una ragionevole inferenza logica della sua esistenza, che può essere compiuta in base a qualunque elemento probatorio anche indiziario, purché munito dei requisiti di cui all'art. 2729 c.c..

Cass. civ. n. 24695/2023

La confessione stragiudiziale, in quanto dichiarazione di scienza, è un atto giuridico in senso stretto, con la conseguenza che costituisce giudizio di fatto l'accertamento dell'esistenza della dichiarazione e del suo contenuto, mentre l'apprezzamento di tale contenuto quale confessione stragiudiziale integra un giudizio di diritto.

Cass. civ. n. 22290/2023

In tema di rapporti bancari, ai fini dell'accertamento del rapporto di dare/avere, è sempre possibile per il giudice di merito, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti.

Cass. civ. n. 12061/2023

In tema di distanze tra costruzioni, la violazione può essere accertata attraverso i rilievi aerofotogrammetrici, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecniche; la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario, diretti a confutarne l'attendibilità.

Cass. civ. n. 9863/2023

Le regole sull'onere della prova sono disposizioni di giudizio residuali rispetto al principio di acquisizione probatoria - secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrono alla formazione del libero convincimento del giudice (non condizionato dalla loro provenienza) - e trovano, dunque, applicazione solo in presenza di un fatto rilevante rimasto ignoto sulla base delle emergenze probatorie.

Cass. civ. n. 6001/2023

In materia di prova testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità. (In applicazione di detto principio, la S.C., ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in tema di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari dello straniero, aveva ritenuto inattendibile la deposizione testimoniale della moglie italiana sulla circostanza della convivenza effettiva con il ricorrente, senza dare contezza di quegli ulteriori elementi destinati a corroborare la ritenuta non credibilità della teste).

Cass. civ. n. 5947/2023

La prova formata nel procedimento penale, ancorché senza il rispetto delle relative regole poste a garanzia del contraddittorio, è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare. (Fattispecie relativa alla produzione nel processo civile di una consulenza tecnica del pubblico ministero svolta nel procedimento penale).

Cass. civ. n. 2947/2023

In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la prova dell'origine dolosa di un incendio fosse stata legittimamente desunta dagli elementi precedentemente acquisiti nel procedimento penale e, in particolare, dalle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche che ne avevano confermato il contenuto).

Cass. civ. n. 1997/2023

In tema di valutazione delle prove, il divieto per il giudice di trarre dai documenti ritualmente prodotti la conoscenza di fatti non allegati dalle parti riguarda soltanto i fatti principali, e cioè i fatti posti dalle parti (e che devono essere dedotti necessariamente da queste ultime) a sostegno delle loro domande e delle loro eccezioni, e non riguarda, invece, i fatti secondari, rilevanti nel processo soltanto quali elementi di conoscenza, dai quali risalire logicamente all'accertamento dei fatti principali, poiché tale divieto è finalizzato ad evitare che il giudice, analizzando il materiale probatorio, supplisca alle carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere di indicare precisamente i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.

Cass. civ. n. 21909/2013

Il principio generale di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. deve essere contemperato con il principio di acquisizione probatoria, che trova fondamento nella costituzionalizzazione del principio del giusto processo, con la conseguenza che anche il principio dispositivo delle prove - in forza del quale ogni parte è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo - va inteso in modo differente, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova.

Cass. civ. n. 12248/2013

Il ricorso alla presunzione deve ritenersi consentito al giudice alla sola condizione che i fatti su cui essa si fonda siano stati allegati e possano ritenersi provati, potendo il giudice avvalersene, in presenza di tale evenienza, senza apposita sollecitazione delle parti e in difetto di contraddittorio tra le stesse.

Cass. civ. n. 12971/2012

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l'accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.

Cass. civ. n. 24208/2010

Nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite costituiscono meri indizi, liberamente valutabili dal giudice e contestabili dalle parti senza necessità di ricorrere alla disciplina prevista in tema di querela di falso o disconoscimento di scrittura privata autenticata. Ne consegue che, sorta controversia sulla autenticità di tali documenti, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provarne la genuinità grava su chi la invoca. (Nella specie, l'impiegato di una sala da gioco era stato licenziato perché ritenuto reo di avere cambiato denaro in fiches utilizzando carte di credito dei clienti, e falsificando i relativi scontrini apparentemente sottoscritti da questi ultimi; il giudice di merito aveva tuttavia annullato il licenziamento, ritenendo che il datore di lavoro non avesse fornito la prova della falsità dei suddetti scontrini. La S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).

Cass. civ. n. 17097/2010

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Fattispecie in tema di licenziamento di dipendente per cancellazione volontaria di dati aziendali informatici).

Cass. civ. n. 5440/2010

Nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove "atipiche" possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali. (Principio enunciato dalla S.C. in relazione alla produzione in giudizio di un'attestazione notarile fatta valere come interpretazione autentica di un atto pubblico rogato precedentemente dinanzi allo stesso notaio).

Cass. civ. n. 29262/2008

Ove non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte - che, come il successivo rideposito, deve necessariamente avvenire per il tramite del cancelliere che custodisce l'incartamento processuale - il giudice non può rigettare una domanda, o un' eccezione, per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, ma deve ritenere che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e quindi che il fascicolo non sia mai stato ritirato dopo l'avvenuto deposito. Conseguentemente il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria, e, in caso di insuccesso, concedere un termine all'appellante per la ricostruzione del proprio fascicolo, non potendo gravare sulla parte le conseguenze del mancato reperimento. Soltanto all'esito infruttuoso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare sul merito della causa in base agli atti a sua disposizione. (Nella specie, relativa alla mancanza dell'intero fascicolo processuale delle parti e, in particolare, degli atti introduttivi contenenti la domanda e la domanda riconvenzionale, la S.C., nell'enunziare il principio di cui alla massima, ha ritenuto che, correttamente, il giudice d'appello avesse - da un lato - dichiarato la nullità del ricorso introduttivo del giudizio per mancanza della prova della valida formulazione della domanda, a nulla rilevando che la stessa fosse stata accolta dal giudice di primo grado, non potendo, detta circostanza, esentare la parte a fornire la relativa prova ove la validità sia oggetto di espressa contestazione, e - dall'altro - rigettato il motivo di appello formulato dalla controparte relativo al rigetto, nel merito, della domanda riconvenzionale attesa l'assenza del presupposto per l'accoglimento).

Cass. civ. n. 18237/2008

Se al momento della decisione della causa risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Ove, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare tale vizio in sede di legittimità ha l'onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la rilevanza ai fini di una decisione diversa.

Cass. civ. n. 7767/2007

Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti, e da esse desumere elementi che — al di fuori dei casi di opponibilità dell'accertamento derivante dal giudicato — devono, peraltro, costituire oggetto di autonoma valutazione (e non essere, perciò, solo acriticamente recepite) dei fatti sottoposti alla sua cognizione; tuttavia, occorre che dette prove gli siano state indicate e di esse, ove se ne lamenti l'omesso esame in sede di legittimità, siano riprodotti il tenore letterale degli atti e dei documenti in cui si sostanziano.

Cass. civ. n. 14972/2006

La valutazione delle prove, e con essa il controllo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e congrua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoria piuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter logico seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattentendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema di valutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del libero convincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sono tutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fondamento del suo convincimento.

Cass. civ. n. 10499/2006

Il vigente ordinamento processuale è ispirato ai princìpi del libero convincimento del giudice e di libertà delle prove, in forza dei quali tutti i mezzi di prova hanno pari valore sicché nulla esclude che il giudice tragga gli elementi del proprio convincimento dalle risultanze probatorie comunque acquisite agli atti e, quindi anche da una consulenza tecnica.

Cass. civ. n. 15408/2004

Nel sistema vigente opera il principio cosiddetto dell'acquisizione della prova, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza, ed il risultato della prova deve essere valutato indipendentemente dalla posizione della parte che l'abbia dedotta, sicché ben può valere a dimostrare la fondatezza dell'assunto di una parte, quand'anche richiesta dall'altra.

Cass. civ. n. 12912/2004

L'art. 116, primo comma, c.p.c. consacra il principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento — salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale — è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonché l'iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata; e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici.

Cass. civ. n. 2707/2004

Le norme (art. 2697 ss.) poste dal libro VI, titolo II del codice civile regolano le materie: a) dell'onere della prova; b) dell'astratta idoneità di ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all'assolvimento di tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l'esperimento dei mezzi di prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui erroneità ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.

Cass. civ. n. 18719/2003

Nella decisione della causa di merito, il giudice è libero di fondare il proprio convincimento su prove presuntive a differenza di altri mezzi di prova, ove le ritenga più attendibili, e non è tenuto ad ammettere gli ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, se è già in grado di formarsi un convincimento sulla base delle risultanze acquisite al processo, essendo tuttavia in ogni caso tenuto a motivare le proprie scelte, e ad ammettere l'eventuale prova contraria al fatto ignoto che si pretende provare tramite presunzioni, ove ciò sia richiesto da una delle parti e la prova non sia né inammissibile o ininfluente. (Nella specie, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la sentenza di merito che non aveva ammesso alcune prove testimoniali, volte a dimostrare l'esistenza di un accordo, sul presupposto che già emergesse in via presuntiva la prova della inesistenza di tale accordo).

Cass. civ. n. 16087/2003

La valutazione delle risultanze probatorie rientra nei compiti istituzionali del giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti considerati nel loro complesso. (Nel caso di specie la S.C. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che — ai fini di valutare la sussistenza o meno del diritto al riconoscimento della indennità di maneggio di denaro prevista dall'art. 29 del CCNL dell'industria alimentare — aveva escluso che fosse stata raggiunta la prova dello svolgimento da parte della ricorrente, come mansione normale e continuativa, dell'attività di maneggio di denaro per pagamenti e riscossioni, mentre si era accertato che la stessa svolgeva al più compiti di depositaria, senza alcun obbligo di rendiconto né responsabilità finanziaria).

Cass. civ. n. 12463/2003

La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo costituisce mezzo di prova su cui il giudice può fondare il proprio convincimento anche in via esclusiva. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in una controversia di lavoro, aveva riconosciuto valore probatorio alla dichiarazione sottoscritta da parte del datore di lavoro, contenuta nel documento 01 M, e indirizzata all'istituto previdenziale.).

Cass. civ. n. 7411/2003

La rinunzia alla prescrizione costituisce oggetto di una difesa, e non di un'eccezione in senso stretto, cosicché la parte che allega la rinuncia della controparte alla eccepita prescrizione ha solo l'onere di allegare i fatti dai quali tale rinunzia risulta e, trattandosi di fatti che, se vi sono stati, hanno reso inopponibile la intervenuta prescrizione, il giudice deve tenerne conto, quando risultino dal processo, perché a tale inopponibilità consegue l'infondatezza della eccezione di prescrizione.

Cass. civ. n. 6760/2003

Qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.

Cass. civ. n. 5167/2003

La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, prevista dall'art. 24 della L. 13 aprile 1977 n. 114 e, successivamente, dall'art. 1, primo comma, lettera b), del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403, poi sostituito dall'art. 46, primo comma, lettera o), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, è idonea a comprovare detta situazione, fino a contraria risultanza, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c. (nella specie, la S.C., applicando tale principio in relazione all'accertamento del requisito reddituale prescritto per il riconoscimento del diritto a prestazione assistenziale, ha anche sottolineato l'onere di una specifica contestazione da parte della pubblica amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 416, terzo comma, c.p.c., in difetto della quale la prova del requisito reddituale non è richiesta, precisando, peraltro, che, a tali fini, non è necessaria una specifica allegazione, da parte della medesima P.A., di fatti contrastanti con l'affermata ricorrenza del predetto requisito).

Cass. civ. n. 4168/2001

In tema di presunzioni, il requisito della gravità si riferisce al grado di convincimento che le presunzioni sono idonee a produrre e a tal fine è sufficiente che l'esistenza del fatto ignoto sia desunta con ragionevole certezza, anche probabilistica; il requisito della precisione impone che i fatti noti, da cui muove il ragionamento probabilistico, ed il percorso che essi seguono non siano vaghi ma ben determinati nella loro realtà storica; con il requisito della concordanza si prescrive che la prova sia fondata su una pluralità di fatti noti convergenti nella dimostrazione del fatto ignoto; la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione e il giudizio logico con cui si deduce l'esistenza del fatto ignoto sono riservati al giudice di merito e sottratti al controllo di legittimità in presenza di adeguata motivazione; diversamente, l'esistenza della base della presunzione e dei fatti noti, facendo parte della struttura normativa della presunzione, è sindacabile in cassazione.

Cass. civ. n. 12763/2000

Nell'ordinamento processuale vigente, manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova. Ne consegue che il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico — riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato — con le altre risultanze del processo. In particolare, gli scritti provenienti da terzi, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, non essendo stati raccolti nell'ambito del giudizio in contraddittorio delle parti, né di prova piena, sono rimessi alla libera valutazione del giudice del merito, e possono, in concomitanza con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, fornire utili elementi di convincimento, specie ove di essi sia stata provata (nella specie, mediante l'autentica della sottoscrizione apposta alle dichiarazioni in atti) la veridicità formale.

Cass. civ. n. 9290/2000

Le annotazioni e le dichiarazioni contenute nel libretto di lavoro (istituito con finalità meramente burocratiche dalla legge 10 gennaio 1935 n. 112), aventi natura di scrittura privata e consistenti in dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, pur potendo al riguardo costituire un valido indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi; tali indicazioni perciò possono essere contrastate con ogni altro mezzo di prova e il giudice di merito può apprezzarle in rapporto alle altre risultanze istruttorie nell'ambito del suo potere di valutazione discrezionale della prova ex art. 116 c.p.c. (Fattispecie relativa ad azione di risarcimento danni per omissione contributiva; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva rigettato la domanda tenuti presenti altri elementi probatori da cui si evinceva la mancanza di retribuzione, e quindi la presumibile sospensione del rapporto, nei periodi per i quali vi era scopertura contributiva).

Cass. civ. n. 6023/2000

È devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri (in ragione del loro diverso spessore probatorio), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che, ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Cass. civ. n. 12694/1999

Il rifiuto della parte di consentire al consulente tecnico d'ufficio le necessarie indagini per l'accertamento del danno, costituisce condotta valutabile, ex art. 116 c.p.c., ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Cass. civ. n. 898/1999

Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti. Il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati.

Cass. civ. n. 4777/1998

Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento cosa attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Cass. civ. n. 43/1998

In tema di rilevanza probatoria delle deposizioni di persone che hanno solo una conoscenza indiretta di un fatto controverso occorre distinguere i testimoni de relato actoris e quelli de relato in genere. I primi depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa. Gli altri testi, de relato in genere, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni si presenta attenuata perché indiretta, ma, ciononostante può assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità.

Cass. civ. n. 193/1995

Il comportamento processuale della parte — la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo del procuratore — può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale, in relazione a controversia per il pagamento di compensi professionali, ha utilizzato come prova il comportamento difensivo del debitore, ritenendo la decisione medesima non contraddittoria nella parte in cui ha rigettato, a norma dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione sul rilievo che, contestando il credito, il debitore aveva implicitamente ammesso di non averlo estinto).

Cass. civ. n. 3602/1985

Nel caso di riunione di cause per motivi di opportunità, seppure le prove acquisite in ciascuna di esse mantengono la propria individualità, con la conseguenza che quelle facenti parte del materiale dell'una non possono essere utilizzate per l'altra, esentando così taluna parte dal relativo onere probatorio; tuttavia non si ha violazione delle norme sulla valutazione delle prove, qualora ciascuna causa sia stata decisa sulla base di quelle in essa raccolte, mentre gli elementi probatori emersi nell'altra siano stati utilizzati semplicemente per rafforzare il convincimento, già formato in base a detta prova.

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