Cass. civ. n. 26894 del 20 settembre 2023
Testo massima n. 1
L'art. 1, comma 2, del codice della navigazione, che è legislazione di carattere speciale, nel prevedere che, per i casi non regolati, debbano applicarsi per analogia le altre disposizioni del diritto della navigazione e, in subordine, le norme del diritto civile, da intendersi come il complesso delle norme e dei principi di diritto che costituiscono la normativa generale nella quale si inquadra la disciplina particolare del diritto della navigazione, esclude l'applicabilità delle norme relative alla circolazione stradale, che costituiscono a loro volta un "corpus" di carattere speciale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto, applicando analogicamente le norme relative alla circolazione stradale, l'illegittimità dell'accertamento con il quale si era contestata la violazione dell'art. 44 dell'ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia n. 175 del 2009, a causa della mancata preventiva segnalazione dell'apparecchio di rilevamento della velocità).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Strada art. 142 CORTE COST.
( Reg. Esec. Cod. Strada art. 345)