Cass. civ. n. 26907 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - TERMINI PER RICORRERE - IN GENERE Atto di diniego di rimborso - Termine per l’impugnazione ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Richiesta di annullamento in autotutela - Sospensione del termine - Esclusione - Fondamento.


In tema di contenzioso tributario, il termine per impugnare l'atto di diniego di rimborso, fissato a pena di decadenza dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è sospeso dalla presentazione all'Amministrazione finanziaria dell'istanza di annullamento del medesimo in autotutela, attesa l'autonomia dei due procedimenti e l'assenza di interferenza del secondo sull'acquisto della definitività dell'atto assunto a conclusione del primo.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15220 del 2012

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

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