Cass. civ. n. 26931 del 20 settembre 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - RIVALSA DELL'ENTE


ASSICURATORE Rimborso delle prestazioni erogate - Limite del danno risarcibile - Eccezione - Onere della prova - A carico del datore di lavoro. In tema di azione di rivalsa dell'Inail ex artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la prova che le erogazioni assicurative, di cui l'Istituto chieda il rimborso, superino il risarcimento del danno conseguibile dal lavoratore infortunato spetta al datore di lavoro che lo eccepisca, trattandosi di fatto impeditivo del diritto azionato dall'ente.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 12198 del 2016

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST.
DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

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