Cass. pen. n. 26994 del 29 marzo 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello tardivo - Definizione nel merito del giudizio di secondo grado - Prevalenza della prima decisione - Esclusione - Ragioni.


La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 1892 del 2005

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE