Cass. pen. n. 26994 del 29 marzo 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello tardivo - Definizione nel merito del giudizio di secondo grado - Prevalenza della prima decisione - Esclusione - Ragioni.
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST.