14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 24717 del 23 novembre 2011
Testo massima n. 1
La previsione contenuta nell’art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 4, comma 8, lettera a ], del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale “il difensore indica il proprio codice fiscale”, non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.
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