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Articolo 125 Codice di procedura civile — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Articolo 125 Codice di procedura civile — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte

Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l’ufficio giudiziario, le parti, l’oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l’istanza, e, tanto nell’originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore [ disp. att. 170 ] che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve, altresì, indicare il proprio numero di fax.

La procura al difensore dell’attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata.

La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta da difensore munito di mandato speciale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14338/2017

L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo (anche del processo di impugnazione) in formato analogico.

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Cass. civ. n. 10143/2012

L’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 – secondo cui gli avvocati, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati, devono, all’atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l’autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso, intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lo stesso eletto presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria adita – trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori del circondario di assegnazione dell’avvocato, come derivante dall’iscrizione al relativo ordine professionale, e, quindi, anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte d’appello e l’avvocato risulti essere iscritto all’ordine di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte d’appello, ancorché appartenente allo stesso distretto di quest’ultima. Tuttavia, a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall’art. 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esigenze di coerenza sistematica e d’interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che, nel mutato contesto normativo, la domiciliazione “ex lege” presso la cancelleria dell’autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso il giudizio, ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, consegue soltanto ove il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c. per gli atti di parte e dall’art. 366 c.p.c. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine.

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Cass. civ. n. 24717/2011

La previsione contenuta nell’art. 125, primo comma, c.p.c., come modificato dall’art. 4, comma 8, lettera a), del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24, secondo la quale “il difensore indica il proprio codice fiscale”, non è causa di nullità del ricorso, non essendo, tale conseguenza, espressamente comminata dalla legge, e non potendo ritenersi che siffatta omissione integri la mancanza di uno dei requisiti formali indispensabili all’atto per il raggiungimento dello scopo cui è preposto.

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Cass. civ. n. 1275/2011

Poiché l’art. 125 c.p.c. prescrive che l’originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell’atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.

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Cass. civ. n. 16403/2010

In tema di mandato alle liti, l’attestazione del difensore dà certezza non soltanto della autografia della sottoscrizione della parte, ma anche della data in cui la procura si indica come conferita. Pertanto il deposito dell’atto contenente la procura “ad litem”, (nella specie consistente nella copia conforme all’originale del decreto ingiuntivo notificato all’opponente) alla prima udienza di comparizione non incide sulla validità della procura conferita in quanto rilasciata in data incontestabilmente anteriore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale confermativa di quella di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo per l’incertezza della anteriorità del conferimento della procura da parte dell’opponente rispetto alla notificazione dell’opposizione ed alla costituzione del difensore nel relativo giudizio, essendo stata depositata la copia fotostatica conforme all’originale della copia notificata all’opponente del decreto ingiuntivo, su cui era stato opposto il mandato, soltanto alla prima udienza di comparizione).

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Cass. civ. n. 5883/2009

Con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione.

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Cass. civ. n. 5620/2006

Per la contestazione della data della sottoscrizione apposta dalla parte ad una procura speciale rilasciata in calce o a margine degli atti di cui all’art. 83, comma terzo, c.p.c. e autenticata dal difensore è necessario la speciale procedimento della querela di falso di cui agli artt. 221 e ss. c.p.c., in quanto deve riconoscersi al difensore il potere di certificare non soltanto l’autografia della sottoscrizione ma anche la data di apposizione della stessa.

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Cass. civ. n. 6225/2005

La firma del difensore sugli atti di cui all’art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l’autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell’atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.

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Cass. civ. n. 11761/2000

Per la sottoscrizione degli atti di parte ex art. 125 c.p.c. è sufficiente, nell’ipotesi di persone giuridiche, il riferimento alla denominazione in cui si estrinseca la soggettività giuridica dell’ente (nella specie una Srl), mentre non è necessaria l’indicazione del nominativo del titolare dell’organo investito dalla rappresentanza, che ben può essere indicato con la generica dizione di legale rappresentante in carica.

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Cass. civ. n. 1705/2000

In tema di procura alla lite conferita, a norma dell’art. 83 comma terzo c.p.c., in calce o a margine dell’atto introduttivo della fase processuale per cui viene rilasciata, fermo restando che il conferimento deve in ogni caso essere, a norma dell’art. 125 c.p.c., anteriore alla costituzione della parte, è irrilevante che la certificazione dell’autografia della sottoscrizione della parte sia redatta in data successiva a quella del conferimento della procura e della opposizione della relativa sottoscrizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto la nullità della procura alle liti, tra l’altro anche per la riscontrata non corrispondenza tra la data del rilascio della procura e quella della certificazione della sottoscrizione).

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Cass. civ. n. 6955/1997

Per gli atti introduttivi del giudizio di merito la procura è richiesta affinché il difensore possa esercitare nel processo lo ius postulandi in rappresentanza della parte che la ha conferita; ma non è necessario ai fini della sua validità, che essa sia trascritta nella copia dell’atto notificata alla controparte, occorrendo invece che la procura figuri sull’originale dell’atto stesso depositato in cancelleria, perché risulti rispettato il requisito della tempestività prescritto dall’art. 125, secondo comma c.p.c. Infatti, l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla costituzione dell’attore può desumersi, anche presuntivamente, da qualsiasi altro elemento emergente dagli atti processuali, atteso che la legge non richiede che tale anteriorità risulti da atti formali ed insostituibili (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto che l’anteriorità potesse desumersi dal mancato rilievo del difetto di procura da parte del cancelliere, tenuto, ex art. 74 disp. att. c.p.c., a controllare la corrispondenza delle indicazioni esposte nella nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.

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Cass. civ. n. 6894/1997

La norma dell’art. 125, secondo comma c.p.c., secondo cui la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione in giudizio della parte, consente la sanatoria della sottoscrizione dell’atto introduttivo del giudizio da parte di un difensore che, in tal momento, non era fornito di valida procura, ma non si riferisce anche all’ipotesi in cui detto atto sia stato sottoscritto solo dalla parte personalmente. In quest’ultima ipotesi, infatti, l’atto è affetto da nullità assoluta, per violazione dell’art. 82, terzo comma, c.p.c., non sanabile dalla procura successivamente rilasciata.

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Cass. civ. n. 9961/1996

Quando la procura alle liti apposta in calce o a margine dell’atto processuale sia priva della data, che risulti invece apposta su quest’ultimo, deve presumersi — in considerazione dello stretto rapporto esistente tra l’atto e la procura espressa in calce o a margine, nonché della qualità della parte che li redige entrambi e che ben conosce le conseguenze di una datazione incompleta — la contestualità dei due atti, salva la possibilità per gli interessati di provare, anche per presunzioni, che la procura è stata in effetti rilasciata in data diversa.

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Cass. civ. n. 5119/1995

La norma dell’art. 125 c.p.c. — che prevede la possibilità di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata — non è applicabile nei procedimenti promossi mediante ricorso (nell’ipotesi, azione possessoria di reintegrazione), in quanto in questi la costituzione della parte rappresentata coincide con il deposito del ricorso, con la conseguenza che l’eventuale mancanza della procura, al momento di detto deposito, comporta l’inesistenza dell’atto introduttivo, il quale risulta privo di un presupposto indispensabile per la valida instaurazione del rapporto processuale.

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Cass. civ. n. 9231/1993

L’art. 125, secondo comma, c.p.c., il quale, fino al momento della costituzione, consente alla parte attrice di rilasciare procura al difensore, in via di ratifica con effetti retroattivi dell’atto in precedenza notificato dal difensore stesso in suo nome e conto, esige la ritualità di detta costituzione, ma prescinde dalla circostanza che la medesima avvenga entro la scadenza di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ovvero successivamente. Pertanto, la riassunzione del giudizio d’appello, originariamente non sorretta da valida procura al difensore, per essere questa apposta su atto difensivo predisposto ma non ancora prodotto in causa, resta convalidata ex tunc, ove tale atto sia allegato in sede di costituzione dell’istante, non rilevando che tale costituzione avvenga in occasione di una seconda riassunzione, effettuata dalla parte medesima o da altre parti dopo che la prima riassunzione non sia stata seguita da iscrizione a ruolo.

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Cass. civ. n. 12769/1992

Avendo il cancelliere a norma dell’art. 74 att. c.p.c. il compito di accertare la regolarità degli atti della parte che si costituisce, l’accettazione del fascicolo di parte senza alcun rilievo formale fa presumere la regolarità degli atti e quindi anche la tempestività del rilascio della procura alle liti, salvo che il contrario risulti da altri elementi acquisiti al processo.

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Cass. civ. n. 10737/1992

L’anteriorità del rilascio della procura ad litem alla costituzione dell’attore a norma dell’art. 125 comma 2 c.p.c. può presumersi dal mancato rilievo da parte del cancelliere della inesistenza della procura indicata nella nota di iscrizione a ruolo, stante l’obbligo del cancelliere di verificare la corrispondenza della nota di iscrizione a ruolo con gli atti e documenti effettivamente prodotti dalla parte.

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Cass. civ. n. 5498/1982

La facoltà di rilasciare la procura al difensore, di cui all’art. 125, secondo comma, c.p.c., può essere esercitata pure dopo la notificazione dell’atto di citazione — anche per impugnazione — purché prima della costituzione della parte rappresentata in una qualsiasi delle forme previste dall’art. 83 dello stesso codice, restando all’apprezzamento del giudice del merito accertare l’anteriorità del rilascio rispetto alla costituzione, attraverso ogni elemento atto a garantire la certezza sul punto.

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Cass. civ. n. 1180/1976

Dal disposto combinato degli artt. 83 e 125 c.p.c. risulta che il rilascio al difensore della procura ad litem può avvenire anche dopo la notifica della citazione o del ricorso, purché anteriormente alla costituzione della parte, intendendosi quest’ultima nel senso del compimento, ad opera dell’interessato, di tutte quelle necessarie attività d’impulso processuale con le quali si esprime la concreta e definitiva volontà di postulare il giudizio, facendo sorgere nel giudice il corrispondente dovere di pronunziarsi sul merito. Nel caso di ricorso inteso a promuovere un giudizio in materia elettorale (a differenza di altri casi di procedimenti che iniziano con ricorso, e in cui basta la presentazione dell’atto stesso perché il giudice sia già tenuto a provvedere nel merito), quel potere-dovere non diviene attuale finché l’istante non abbia notificato il ricorso all’avversario e ottemperato a quant’altro occorre (deposito di copia del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, con la prova dell’avvenuta notifica, unitamente agli altri atti e documenti del processo), a sensi degli artt. 82 e 82 bis del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, nel testo modificato dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1147, con l’adempimento di tali incombenti si attua la costituzione in giudizio dell’attore; ed è anteriormente a questa, ancorché in data posteriore alla notificazione del ricorso alle controparti, che l’istante, se non lo ha già fatto, deve e può rilasciare la procura al suo difensore.

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