Cass. civ. n. 1275 del 20 gennaio 2011

Testo massima n. 1


Poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione (quando non desumibile da altri elementi, quali la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dello stesso) è causa di inesistenza dell'atto (nella specie, di appello), atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso.

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