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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5883 del 11 marzo 2009

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5883 del 11 marzo 2009

Testo massima n. 1

Con riferimento alla disciplina relativa all’utilizzazione dei mezzi di telecomunicazione tra avvocati in ordine alla trasmissione di atti processuali, la leggibilità della sottoscrizione del mittente è prescritta dall’art. 1 della legge 7 giugno 1993, n. 183, non ai fini dell’esistenza o della validità dell’atto, ma della possibilità di considerare la copia ricevuta come conforme all’originale inviato con mezzo telematico, con la conseguenza che la mancanza di tale requisito ha rilievo solo nel caso in cui detta conformità venga posta in discussione.

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