Cass. civ. n. 6225 del 23 marzo 2005

Testo massima n. 1


La firma del difensore sugli atti di cui all'art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell'autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo — oltre che di certificare l'autografia del mandato — di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell'atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore.

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