Cass. civ. n. 2008 del 13 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Dalla disposizione di cui all'art. 127 c.p.c. — che riguarda i poteri discrezionali del giudice nella direzione dell'udienza — non deriva l'obbligo del giudice stesso di accogliere una richiesta di rinvio congiuntamente formulata da entrambe le parti.