Cass. civ. n. 10282 del 29 aprile 2010

Testo massima n. 1


Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell'udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell'intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima.

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