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Articolo 130 Codice di procedura civile — Redazione del processo verbale

Articolo 130 Codice di procedura civile — Redazione del processo verbale

Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [ disp. att. 46, 84 3 ].

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l’udienza e dal cancelliere ; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8874/2011

La mancata sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell’atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l’efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.

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Cass. civ. n. 10282/2010

Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell’udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell’intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall’estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima.

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Cass. civ. n. 22841/2006

In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l’udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.

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Cass. civ. n. 13763/2002

Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d’udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l’apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesa validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso.

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Cass. civ. n. 1884/1996

La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell’art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell’indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell’art. 130 c.p.c., ma ha l’onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 c.c.).

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Cass. civ. n. 9411/1992

La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell’udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullità anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all’art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti.

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Cass. civ. n. 1071/1987

Per contestare le risultanze del verbale di udienza in ordine alle indicate circostanze di tempo e di luogo ed eccepire la omessa attestazione nel detto verbale di fatti processualmente rilevanti — quali la sopravvenuta impossibilità oggettiva (o per disposizione del giudice) di libero accesso in aula al momento della lettura del dispositivo della sentenza — è necessaria una impugnativa di falso dell’atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.

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Cass. civ. n. 888/1987

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d’udienza non importa l’inesistenza o la nullità dell’atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell’atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito — la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte in base all’enunciato principio — hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l’assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).

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Cass. civ. n. 2826/1986

Con riguardo al processo esecutivo (come di ogni altro procedimento giurisdizionale) la validità del processo verbale, che documenta il compimento di determinati atti della procedura, postula la formalizzazione e la sottoscrizione del documento da parte degli organi che ne sono oggettivamente autori, ma non anche una relazione di necessaria contestualità o di immediata consecutività tra il compimento dell’atto e la sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Pertanto non è affetto da nullità l’atto processuale (nella specie, gara per l’aumento del sesto ed aggiudicazione) il cui verbale sia stato redatto o sottoscritto dopo un certo tempo dall’avverarsi dell’atto, né lo stesso può essere impugnato con querela di falso ove non sia contestata la sua corrispondenza alla effettiva realtà processuale, né la sua debita provenienza.

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Cass. civ. n. 3364/1985

Le conclusioni definitive possono essere contenute in un foglio separato dal processo verbale ed a questo allegato, né è necessario che tale foglio sia sottoscritto dal giudice o dal cancelliere, essendo sufficiente che della circostanza si dia atto nel verbale di udienza, il quale fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.

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Cass. civ. n. 28390/1984

Nel contrasto fra la data indicata dal cancelliere nel verbale di udienza e quella risultante dal ruolo, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto le annotazioni contenute nel ruolo hanno funzione meramente ricognitiva dei dati risultanti dall’atto originario.

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Cass. civ. n. 1639/1984

Il verbale d’udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l’eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l’atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, così come risultante dal verbale della stessa).

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Cass. civ. n. 290/1984

L’omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, ai sensi degli artt. 126 e 156, primo comma, c.c. e dell’art. 44 disp. att. stesso codice, non determina la nullità del processo.

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Cass. civ. n. 3599/1983

La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l’inesistenza o la nullità dell’atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull’idoneità dell’atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato.

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Cass. civ. n. 1971/1981

Essendo il verbale di udienza un atto che fa fede fino a querela di falso, la proposizione di questa è indispensabile ai fini della dimostrazione che la composizione del collegio che ha assunto la causa in decisione (e che risulta aver emesso la sentenza) sia stata in realtà diversa da quella indicata da detto verbale.

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