Art. 130 – Codice di procedura civile – Redazione del processo verbale
Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [disp. att. 46, 84 3].
Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere ; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 16714/2024
L'omissione in sentenza di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non ne determina la nullità ed è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di sentenza di patteggiamento in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria ex art. 452-quaterdecies cod. pen.).
Cass. civ. n. 15389/2024
Non è emendabile mediante la procedura di correzione di errore materiale la conferma, all'esito del giudizio di appello, della concessione della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di cause ostative, trattandosi di statuizione derivante da errore concettuale e suscettibile, pertanto, di essere rimossa soltanto per mezzo degli ordinati mezzi di impugnazione.
Cass. civ. n. 10714/2024
L'art. 1306, comma 2, c. c., nel consentire al debitore solidale di opporre al creditore la sentenza più favorevole pronunciata nei confronti del condebitore esclude, ove il primo abbia manifestato la volontà di avvalersi del giudicato, la possibilità di porre a suo carico un importo superiore a quello precedentemente liquidato nei confronti del secondo, ma non preclude l'ulteriore rivalutazione dell'importo riconosciuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza di condanna di una società al risarcimento dei danni subiti da un lavoratore in conseguenza del suo demansionamento, aveva condannato gli amministratori e dipendenti della medesima società, quali debitori solidali, per lo stesso titolo).
Cass. civ. n. 4065/2024
Nel giudizio promosso sia nei confronti di un'associazione non riconosciuta che di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'ente, ai sensi dell'art. 38 c.c., tra l'associazione ed il suo rappresentante non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, neppure in fase di impugnazione, in quanto, vertendosi in un'ipotesi di obbligazione solidale, dal lato passivo, i rapporti giuridici restano distinti, anche se fra loro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione del rapporto processuale. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal creditore nei confronti della sola associazione, per la mancata integrazione del contradditorio nei confronti del suo presidente, pure convenuto in primo grado e nei cui confronti l'associazione non aveva proposto domanda di regresso ma solo una domanda di accertamento della sua responsabilità esclusiva, rigettata in primo grado, con sentenza non impugnata dall'ente).
Cass. civ. n. 3606/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.
Cass. civ. n. 29880/2023
Nel procedimento di convalida del decreto di espulsione, nel quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato, trovano applicazione tutte le norme in tema di detto patrocinio, compresa quella prevista dall'art. 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, relativa alla dimidiazione dei compensi riconosciuti al difensore.
Cass. civ. n. 21429/2023
Nei procedimenti di separazione e divorzio congiunti, il difensore che assiste una sola parte ha diritto all'intero compenso liquidato, senza riduzione del compenso al 50% applicabile alla difesa di più parti ad opera di un unico difensore, in quanto la circostanza che i coniugi accedano al giudizio sulla base di un accordo consensuale non comporta l'assenza di interessi contrastanti.
Cass. civ. n. 20877/2023
Il contrasto tra il dispositivo letto in udienza e la motivazione, non dedotto nella fase di cognizione, non può essere rilevato nella fase esecutiva con la richiesta di correzione di errore materiale.
Cass. civ. n. 19970/2023
Il divieto imposto alle società assicuratrici di compiere operazioni estranee all'oggetto sociale, previsto dagli artt. 130 del r.d. n. 63 del 1925 e 5 della l. n. 295 del 1978 (nel testo applicabile "ratione temporis"), comporta la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del contratto
Cass. civ. n. 19765/2023
La difformità tra il dispositivo di udienza e quello in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, sicché, in caso di giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Corte di cassazione, adita dal ricorso dell'imputato, può rettificare l'errore materiale, ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., riconoscendo prevalenza al dispositivo comunicato alle parti rispetto a quello trascritto in sentenza, ove si tratti di errore evidente che non ha influito sul contenuto decisorio del provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 13666/2023
La parte non ammessa al patrocinio spese dello Stato che sia stata condannata, all'esito del giudizio, al pagamento delle spese di lite direttamente in favore della parte ammessa al beneficio non può contestarne la quantificazione, sul presupposto che l'Erario erogherebbe alla parte beneficiata un importo inferiore a quello liquidato, giusta la disposizione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, attesa l'indipendenza dei due rapporti rispettivamente esistenti, il primo, tra le parti del giudizio e regolato dalla sentenza che lo conclude, ed il secondo, tra la parte ammessa al beneficio e lo Stato, disciplinato dal citato decreto e caratterizzato dal diritto di rivalsa, esercitabile dall'Erario nelle forme e nei casi di cui ai successivi artt. 133 e 134.
Cass. civ. n. 7555/2023
L'art. 130, comma 4, del d. lgs. n. 196 del 2003 va interpretato nel senso che non è necessario il consenso dell'interessato se il titolare del trattamento utilizza, ai fini della vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dal medesimo nel contesto della vendita, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni; diversamente deve essere richiesto il consenso, ai sensi dei commi 1 e 2 della medesima norma, nell'ipotesi in cui l'interessato abbia solamente effettuato la registrazione sul sito web, abbia concluso un contratto di prova o comunque abbia concluso un contratto a titolo gratuito con il titolare del trattamento. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da una s.r.l., titolare di un sito internet che offriva il servizio di comparazione di preventivi, alla quale il Garante aveva notificato ordinanza ingiunzione ex art. 162, comma 2 bis del d.lgs. cit. per avere trattato, senza la previa acquisizione del suo consenso, i dati personali di un cliente, che si era registrato sul sito internet riferibile alla predetta società, solo per provarlo, senza concludere alcun contratto di vendita di un bene o di un servizio).
Cass. civ. n. 6982/2023
Il rapporto di solidarietà tra debitore principale e fideiussore è improntato alla regola di cui all'art. 1306 c.c., con la conseguenza che tra le cause separatamente instaurate dal creditore nei confronti dei coobbligati non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, essendo escluso il rischio di conflitto di giudicati. (Nella specie, pronunciandosi in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha cassato il provvedimento con cui il tribunale aveva sospeso la causa instaurata da un Comune per l'escussione di una polizza fideiussoria emessa a garanzia dell'adempimento di una convenzione urbanistica, in attesa della definizione di quella che lo stesso Comune aveva intentato, in via subordinata, nei confronti della società di costruzioni, invocando la risoluzione per inadempimento della suddetta convenzione e il conseguente risarcimento del danno).
Cass. civ. n. 4611/2023
In tema di impugnazioni, avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione si pronuncia sull'istanza di restituzione del bene confiscato proposta dal terzo interessato non condannato non è ammesso il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto in quanto rimedio esperibile solo in relazione alle pronunce per effetto delle quali diviene definitiva una sentenza di condanna, né può invocarsi la correzione dell'errore materiale qualora l'emenda del vizio dedotto, mutando il contenuto decisorio della sentenza, comporti una "modificazione essenziale dell'atto".
Cass. civ. n. 872/2023
L'omessa statuizione, nel decreto penale di condanna, dell'ordine di demolizione costituisce un "error in iudicando", emendabile solo attraverso l'impugnazione della decisione, sicché, ove risultino decorsi i termini entro cui può essere proposto, dalla parte interessata, il ricorso per cassazione, non può disporre tale ordine il giudice che ha emesso il decreto penale con la procedura di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen., in quanto non ne ricorrono i presupposti, né può procedere in tal senso il giudice dell'esecuzione, esulando l'emissione di tale ordine dalle "altre competenze" tassativamente indicate dall'art. 676 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 20593/2022
In tema di sanzioni sostitutive della pena detentiva, la misura applicata fuori dai casi consentiti dalla legge può essere revocata esclusivamente per effetto dell'impugnazione della sentenza, configurando un errore di giudizio la cui emenda in sede esecutiva comporterebbe un'inammissibile modifica del contenuto sostanziale della decisione, a danno del condannato e in violazione dell'intangibilità del giudicato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, rilevando l'originaria insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 16, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, aveva revocato la sanzione sostitutiva dell'espulsione dal territorio dello Stato del condannato).
Cass. civ. n. 8874/2011
La mancata sottoscrizione del verbale d'udienza da parte del dichiarante non determina la nullità dell'atto, ma una mera irregolarità, ai sensi dell'art. 126 c.p.c., tenuto conto che le nullità degli atti processuali sono solo quelle previste dalla legge e che la mancata sottoscrizione della parte personalmente intervenuta in udienza non riceve specifica sanzione normativa, conservando il verbale l'efficacia probatoria di atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal giudice che lo forma in qualità di pubblico ufficiale e delle dichiarazioni in esso riportate ancorchè non sottoscritte.
Cass. civ. n. 10282/2010
Quando vi è coincidenza tra la composizione del collegio giudicante, risultante dal verbale dell'udienza di discussione della causa, redatto dal cancelliere, e quella indicata nell'intestazione della sentenza, sottoscritta dal presidente del collegio e dall'estensore, le risultanze di detti atti, che ex art. 2700 c.c. fanno fede, quanto alla composizione del collegio giudicante, fino a querela di falso, possono essere superate unicamente con il positivo esperimento della querela di falso medesima.
Cass. civ. n. 22841/2006
In carenza di una specifica comminatoria di nullità, il mancato rispetto delle norme relative alla dettatura e alla redazione del processo verbale (artt. 57 e 130 c.p.c.) non vizia l'udienza civile e non rende gli atti in essa compiuti inidonei al raggiungimento del loro scopo, tenuto conto, altresì, che con la sottoscrizione del giudice viene ugualmente soddisfatta la finalità sostanziale di attribuire pubblica fede a quanto documentato nel verbale medesimo.
Cass. civ. n. 13763/2002
Una volta sottoscritto dal presidente del collegio e dal cancelliere, il verbale d'udienza, comunque redatto (e perciò anche eventualmente mediante l'apposizione di timbri recanti diciture prefissate), attesa validamente tutto quanto è in esso contenuto e quindi anche la presenza dei procuratori delle parti; la sua validità documentale può pertanto essere inficiata soltanto attraverso il giudizio di falso.
Cass. civ. n. 1884/1996
La parte la quale lamenti che in udienza è stata omessa, in violazione dell'art. 126 c.p.c., la verbalizzazione dell'indicazione delle persone intervenute e delle relative dichiarazioni e richieste, non può dolersi in sede di impugnazione del mancato esame di quelle richieste, non risultanti dal processo verbale redatto a norma dell'art. 130 c.p.c., ma ha l'onere di proporre querela di falso, atteso che il verbale di udienza, in quanto atto pubblico, fa piena prova delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere state rese in sua presenza (art. 2700 c.c.).
Cass. civ. n. 9411/1992
La mera mancanza della sottoscrizione da parte del giudice istruttore e del cancelliere del verbale dell'udienza di rimessione della causa al collegio per la discussione non comporta la nullità anche della sentenza che definisce il giudizio, ove il tenore della decisione non dipenda da tale adempimento formale, dovendo trovare applicazione il principio di cui all'art. 159 c.p.c. secondo cui la nullità di un atto non comporta quella degli atti successivi che ne sono indipendenti.
Cass. civ. n. 1071/1987
Per contestare le risultanze del verbale di udienza in ordine alle indicate circostanze di tempo e di luogo ed eccepire la omessa attestazione nel detto verbale di fatti processualmente rilevanti — quali la sopravvenuta impossibilità oggettiva (o per disposizione del giudice) di libero accesso in aula al momento della lettura del dispositivo della sentenza — è necessaria una impugnativa di falso dell'atto pubblico rappresentato dal verbale suddetto.
Cass. civ. n. 888/1987
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale d'udienza non importa l'inesistenza o la nullità dell'atto, in quanto la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice, essendo esplicata in concorso con essa; né, comunque, la predetta mancanza incide sulla idoneità dell'atto al concreto raggiungimento degli scopi cui è destinato. (Nella specie, i giudici del merito — la cui decisione è stata confermata dalla Suprema Corte in base all'enunciato principio — hanno ritenuto che la previsione di uno sciopero del personale di cancelleria non giustificava la mancata presenza del difensore, alla udienza per quel giorno fissata ed in sua assenza tenuta, peraltro, con l'assistenza di cancelliere non aderente allo sciopero).
Cass. civ. n. 2826/1986
Con riguardo al processo esecutivo (come di ogni altro procedimento giurisdizionale) la validità del processo verbale, che documenta il compimento di determinati atti della procedura, postula la formalizzazione e la sottoscrizione del documento da parte degli organi che ne sono oggettivamente autori, ma non anche una relazione di necessaria contestualità o di immediata consecutività tra il compimento dell'atto e la sua verbalizzazione e sottoscrizione da parte del giudice e del cancelliere. Pertanto non è affetto da nullità l'atto processuale (nella specie, gara per l'aumento del sesto ed aggiudicazione) il cui verbale sia stato redatto o sottoscritto dopo un certo tempo dall'avverarsi dell'atto, né lo stesso può essere impugnato con querela di falso ove non sia contestata la sua corrispondenza alla effettiva realtà processuale, né la sua debita provenienza.
Cass. civ. n. 3364/1985
Le conclusioni definitive possono essere contenute in un foglio separato dal processo verbale ed a questo allegato, né è necessario che tale foglio sia sottoscritto dal giudice o dal cancelliere, essendo sufficiente che della circostanza si dia atto nel verbale di udienza, il quale fa piena prova di quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto in sua presenza.
Cass. civ. n. 28390/1984
Nel contrasto fra la data indicata dal cancelliere nel verbale di udienza e quella risultante dal ruolo, occorre dare prevalenza alla prima, in quanto le annotazioni contenute nel ruolo hanno funzione meramente ricognitiva dei dati risultanti dall'atto originario.
Cass. civ. n. 1639/1984
Il verbale d'udienza fa fede sino a querela di falso, senza che l'eventuale mancata assistenza del cancelliere nella formazione di esso ovvero il difetto di sottoscrizione da parte dello stesso incida sul concreto raggiungimento degli scopi cui l'atto è destinato e comporti inesistenza o nullità dello stesso. (Nella specie, si contestava che il pretore avesse dato lettura del dispositivo della sentenza in udienza, così come risultante dal verbale della stessa).
Cass. civ. n. 290/1984
L'omessa sottoscrizione del verbale di udienza da parte del cancelliere, ai sensi degli artt. 126 e 156, primo comma, c.c. e dell'art. 44 disp. att. stesso codice, non determina la nullità del processo.
Cass. civ. n. 3599/1983
La mancata assistenza del cancelliere nella formazione del processo verbale di udienza e il difetto di sottoscrizione, da parte dello stesso, del verbale non comportano l'inesistenza o la nullità dell'atto, perché la funzione del cancelliere ha soltanto natura integrativa di quella del giudice e, comunque, tali mancanze non incidono sull'idoneità dell'atto al concreto conseguimento degli scopi ai quali è destinato.
Cass. civ. n. 1971/1981
Essendo il verbale di udienza un atto che fa fede fino a querela di falso, la proposizione di questa è indispensabile ai fini della dimostrazione che la composizione del collegio che ha assunto la causa in decisione (e che risulta aver emesso la sentenza) sia stata in realtà diversa da quella indicata da detto verbale.
Cass. civ. n. 1819/1971
In ipotesi di non rispondenza al vero di verbali di udienza redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere-dovere di farne rapporto al procuratore della repubblica, ai sensi dell'art. 3 c.p.p., e, qualora egli ometta tale rapporto, le parti hanno facoltà di denunciare il fatto all'autorità giudiziaria competente ma è improponibile, contro quei verbali, la querela di falso civile, perché, mentre tale querela presuppone che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, invece i verbali di udienza, destinati a documentare le attività svolte dall'ufficio giudiziario e dalle parti nel processo, non possono essere da questo eliminati, né in tutto né in parte, a discrezione di uno dei contendenti, nessuno dei quali ha, su di essi, un qualsiasi potere dispositivo.