Cass. civ. n. 27119 del 22 settembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Spese di giustizia penali - Recupero mediante ruolo - Procedimento ex art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002 - Pronunce della Corte di cassazione - Titolo esecutivo - Dispositivo - Sufficienza - Deposito della motivazione - Necessità - Esclusione.


In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, le decisioni della Corte di cassazione in sede penale, venendo ad esistenza già con la loro pronuncia, costituiscono titolo per l'iscrizione a ruolo delle pretese creditorie dell'Amministrazione anche sulla base del solo dispositivo, senza che sia necessario il deposito della relativa motivazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 2553 del 2019

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 227 ter
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 com. 1 CORTE COST.

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