Cass. civ. n. 12615 del 17 dicembre 1998

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto pronunziato in sede di reclamo dal tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 26 L. fall. non decorre dalla data di deposito in cancelleria del suddetto decreto, bensì dalla comunicazione di esso secondo le vigenti disposizioni in materia di procedimenti in camera di consiglio.

Testo massima n. 2


In relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per cassazione, l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell'atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va considerato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze.

Testo massima n. 3


La necessaria specialità della procura per il ricorso per cassazione comporta che essa deve essere rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata e in data anteriore o contemporaneamente alla sottoscrizione del ricorso, e la mancanza di data non rileva ai fini della validità della procura quando sussista la certezza, desumibile dalla riproduzione della procura stessa nella copia notificata del ricorso (la cui conformità è rilevabile dalla relata dell'ufficiale giudiziario), dell'anteriorità del conferimento del mandato rispetto alla notificazione dell'impugnazione.

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