Cass. pen. n. 27136 del 28 maggio 2024

Testo massima n. 1


ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misura alternativa alla detenzione - Espiazione di una parte della pena - Condizione di ammissibilità - Sussistenza al momento della presentazione della domanda - Necessità - Maturazione al momento della decisione - Efficacia sanante - Esclusione.


In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 197 del 2024

Normativa correlata

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.

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