Cass. pen. n. 27136 del 28 maggio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misura alternativa alla detenzione - Espiazione di una parte della pena - Condizione di ammissibilità - Sussistenza al momento della presentazione della domanda - Necessità - Maturazione al momento della decisione - Efficacia sanante - Esclusione.
In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.