Cass. civ. n. 6382 del 23 giugno 1999
Testo massima n. 1
Il godimento del bene comune può essere invocato dal comproprietario, al fine dell'usucapione della proprietà dello stesso, solo quando si traduca in un possesso esclusivo con riguardo sia al corpus che all'animus incompatibile con il permanere del compossesso altrui.
Testo massima n. 2
L'accessione del possesso di cui all'art. 1146, secondo comma c.c. opera con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.