Cass. civ. n. 2157 del 14 febbraio 2012
Testo massima n. 1
L'assoluzione del testimone dal reato di falsa testimonianza in sede penale non rende di per sé veritiera la dichiarazione resa dal medesimo in sede civile; indipendentemente dalla formula assolutoria, infatti, non viene meno, in capo al giudice civile, il potere-dovere di valutarne l'attendibilità, poiché il principio della libera valutazione delle prove può subire deroghe nei soli casi stabiliti dalla legge.