Cass. civ. n. 1246 del 21 febbraio 1984

Testo massima n. 1


Riguardo alle deposizioni de relato, si deve sempre valutare se le stesse siano sorrette da altri elementi precisi e concordanti, che consentano di potere ritenere accertati i fatti riferiti, perché le deposizioni testimoniali hanno valore di prova solo in ordine a quanto fu sottoposto alla diretta percezione fisica del teste.

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