Cass. civ. n. 3936 del 4 aprile 1995

Testo massima n. 1


Qualora, a fronte di una richiesta di restituzione di somma che si assuma indebitamente erogata, il convenuto non ne contesti la ricezione limitandosi a dedurre la legittimità dell'erogazione stessa, tale comportamento processuale può essere ritenuto idoneo dal giudice di merito, in base al principio del libero convincimento nella valutazione delle risultanze processuali, a dimostrare l'effettività dell'erogazione ai fini di una pronunzia di condanna generica alla restituzione, salva la prova dell'effettivo ammontare della somma da restituirsi, nel separato giudizio sul quantum debeatur.

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