Cass. civ. n. 1391 del 18 febbraio 1985

Testo massima n. 1


La copia fotostatica o fotografica di un documento (nella specie: di assegni bancari) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE