Cass. civ. n. 1391 del 18 febbraio 1985
Testo massima n. 1
La copia fotostatica o fotografica di un documento (nella specie: di assegni bancari) ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, quando non sia formalmente disconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta. La volontà di disconoscere il documento, pur non dovendo manifestarsi con formule sacramentali, deve, tuttavia, risultare da un'impugnazione di specifico e chiaro contenuto, tale cioè da potersi da essa desumere gli estremi della negazione dell'autenticità del documento.