Cass. civ. n. 27215 del 25 settembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Adozione di misura di prevenzione - Inibizione del potere impositivo - Pretesa fiscale antecedente alla misura di prevenzione - Esclusione - Conseguenze - Impugnazione dell'atto impositivo - Legittimazione dell'amministratore giudiziario - Cognizione del giudice della prevenzione - Limiti.
L'adozione di una misura di prevenzione non inibisce l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'ente impositore e, conseguentemente, non esonera l'amministratore giudiziario della società prevenuta dall'impugnazione dell'atto impositivo dinanzi al giudice tributario, al fine di contestare l'an e/o il quantum della pretesa fiscale, i cui presupposti siano insorti in epoca antecedente alla misura di prevenzione; infatti, la cognizione in materia del giudice della prevenzione è pur sempre limitata - come per il giudice del fallimento - all'accertamento dell'idoneità del titolo e della collocazione del credito tributario nell'ambito del passivo concorsuale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 57