Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6047 del 16 aprile 2003

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 6047 del 16 aprile 2003

Testo massima n. 1

La sentenza con la quale il giudice applica all’imputato la pena da lui richiesta e concordata con il pubblico ministero, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 445, primo comma, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene l’imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all’art. 444 c.p.p. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell’imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile. [ Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità, per violazione di legge o per illogicità della motivazione, la sentenza impugnata per la mancata utilizzazione delle circostanze che sarebbero emerse dalla sentenza di patteggiamento, né sindacabile il mancato apprezzamento, ai fini del giudizio civile, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., delle risultanze probatorie e documentali concernenti circostanze emerse nel procedimento penale ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze