Cass. civ. n. 23670 del 11 novembre 2011

Testo massima n. 1


La mancata indicazione espressa della parte nella sentenza - non prescritta a pena di nullità dall'art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c. - non ne determina la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo ove l'atto abbia indicato un provvedimento intervenuto nel corso del processo il cui contenuto consenta di individuare "per relationem" la parte non indicata nella sentenza stessa, dovendosi ritenere, in applicazione dei principi di cui all'art. 156, secondo e terzo comma, c.p.c., che quest'ultima, pur carente di un requisito formale, sia idonea ad assicurare il soddisfacimento dello scopo a cui è preposta l'indicazione delle parti. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso che l'omessa indicazione nella sentenza della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, litisconsorte necessario, comportasse l'invalidità dell'atto atteso l'espresso richiamo nella motivazione al provvedimento di integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta Cassa Forense, nonché al successivo reclamo avverso un provvedimento provvisorio, di cui erano state riportate anche le conclusioni formulate in quella sede nei confronti della medesima parte).

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