Art. 132 – Codice di procedura civile – Contenuto della sentenza
La sentenza reca l'intestazione «Repubblica italiana», ed è pronunciata «In nome del popolo italiano». Essa deve contenere:
1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione [disp. att. 118];
5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [disp. att. 119].
La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
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Cass. civ. n. 21607/2025
Nel caso di liquidazione equitativa del danno, il giudice di merito, al fine di assolvere l'onere di rendere una motivazione chiara ed esauriente, deve esplicitare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare e dar conto sia degli elementi di fatto presi in considerazione sia del criterio seguito per la monetizzazione, indicando il valore monetario di base da cui il ragionamento ha preso le mosse e il sistema con il quale esso è stato elaborato per pervenire alla stima.
Cass. civ. n. 2033/2025
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti.
Cass. civ. n. 1986/2025
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione contenente una motivazione fondata sulla riproduzione adesiva dell'atto di appello, in assenza di alcun vaglio critico circa il percorso logico seguito per disattendere le ragioni dell'appellato ed, inoltre, senza indicare il criterio seguito per l'incremento dell'assegno divorzile, il cui importo è stato indicato unicamente nel dispositivo).
Cass. civ. n. 1770/2025
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Cass. civ. n. 16446/2024
Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento.
Cass. civ. n. 14359/2024
La sentenza emessa dal giudice in composizione collegiale, sottoscritta solo dall'estensore e non dal presidente del collegio, è affetta da nullità sanabile ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., trattandosi di sottoscrizione insufficiente e non mancante, sicché il relativo vizio si converte in motivo di impugnazione ed è preclusa al medesimo giudice la possibilità di rinnovare l'atto viziato.
Cass. civ. n. 14318/2024
In tema di vizio di costituzione del giudice collegiale, è al momento della pronuncia della sentenza, ossia della sua deliberazione in camera di consiglio, che il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente esercitare la potestas iudicandi, mentre i successivi momenti dell'iter formativo, e cioè la stesura della motivazione, la sottoscrizione e la pubblicazione, non incidono sulla sostanza della pronuncia, pertanto diviene irrilevante che dopo la decisione uno dei componenti dell'organo collegiale, sia trasferito, collocato fuori ruolo o a riposo.
Cass. civ. n. 6042/2024
In caso di decisione collegiale di appello, la stesura del provvedimento non è riferibile al solo relatore - nella specie giudice ausiliario - ma all'intero organo giudicante in forza della sottoscrizione del Presidente, che conferisce paternità collegiale alla decisione stessa.
Cass. civ. n. 35032/2023
Al difetto del requisito della sottoscrizione del giudice, previsto dall'art. 132, n. 5, comma 2, c.p.c. (che deve ritenersi estendibile anche a quello della sottoscrizione – imposto dall'art. 134, comma 1, c.p.c. - delle ordinanze, incluse anche quelle di tipo decisorio, tra le quali rientra l'ordinanza di cui all' art. 186-quater c.p.c.) è equiparato anche il caso della sottoscrizione illeggibile, allorché dal contenuto del provvedimento, non rilevando eventuali elementi ab estrinseco, non emerga alcuna idonea indicazione della persona del giudice che l'abbia pronunciata, onde rimanga impedita ogni possibilità di identificabilità del decidente stesso.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto validamente sottoscritta l'ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. contenente la mera sigla illeggibile preceduta da una generica dicitura "il G.O.T.", senza che il provvedimento fosse risultato munito di un'intestazione con gli estremi identificativi del giudice o che altre indicazioni, idonee allo scopo, valorizzando ai fini della individuazione della paternità dell'atto le risultanze del registro storico della cancelleria).
Cass. civ. n. 26507/2023
L'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita; l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita. Quale che sia la forma di assorbimento, la relativa declaratoria implica la specifica indicazione, da parte del giudice, dei presupposti in fatto e in diritto che la legittimano sicché, ove ciò non avvenga, si è in presenza di una omissione di pronuncia, comportante la nullità della decisione sul punto.
Cass. civ. n. 24867/2023
In tema di giudicato l'esatto contenuto della sentenza va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima riveli l'effettiva volontà del giudice. Ne consegue che va ritenuta prevalente la parte del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del "dictum" giudiziale.
Cass. civ. n. 22762/2023
In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione.
Cass. civ. n. 19959/2023
Il termine per l'impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati "errores in iudicando" o "in procedendo" evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l'errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull'effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l'adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. (Nella specie, la S.C. ha escluso il differimento del termine per l'impugnativa, riguardando il procedimento di correzione l'erronea indicazione, in un capo del dispositivo, del nome di battesimo di una parte processuale, correttamente indicato in altra parte dello stesso dispositivo, oltre che nell'intestazione e nella motivazione).
Cass. civ. n. 17836/2023
Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell'ordinanza che rigetta l'istanza di correzione dell'errore materiale, atteso che il principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento va individuata tenendo conto anche delle enunciazioni della motivazione trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non quando si limiti al rigetto dell'istanza; in tal caso, infatti, il tenore della motivazione può valere unicamente ad integrare l'interesse ad agire per l'impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione, ricorrendone gli ulteriori presupposti, mentre resta esclusa l'applicabilità dell'art. 288, comma 4, c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione di inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale, sul presupposto che il relativo provvedimento, al di là della motivazione, non fosse impugnabile, nemmeno ex art. 111, comma 7, Cost., siccome preordinato ad emendare errori di redazione non suscettibili di intaccare il contenuto decisionale assunto).
Cass. civ. n. 2221/2023
In tutti i casi nei quali il presidente sia anche l'estensore (come accade quando egli stesso abbia proceduto all'istruzione e abbia poi effettuato la relazione al collegio) la sentenza non può che essere sottoscritta soltanto da lui.
Cass. civ. n. 16535/2012
L'omessa indicazione nell'epigrafe della sentenza del nome di una delle parti rende nulla la sentenza quando né dallo "svolgimento del processo", né dai "motivi della decisione", sia dato desumere la sua effettiva partecipazione al giudizio, con conseguente incertezza assoluta nell'individuazione del soggetto nei cui confronti la sentenza è destinata a produrre i suoi effetti.
Cass. civ. n. 23670/2011
La mancata indicazione espressa della parte nella sentenza - non prescritta a pena di nullità dall'art. 132, secondo comma, n. 2, c.p.c. - non ne determina la nullità per inidoneità al raggiungimento dello scopo ove l'atto abbia indicato un provvedimento intervenuto nel corso del processo il cui contenuto consenta di individuare "per relationem" la parte non indicata nella sentenza stessa, dovendosi ritenere, in applicazione dei principi di cui all'art. 156, secondo e terzo comma, c.p.c., che quest'ultima, pur carente di un requisito formale, sia idonea ad assicurare il soddisfacimento dello scopo a cui è preposta l'indicazione delle parti. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso che l'omessa indicazione nella sentenza della Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, litisconsorte necessario, comportasse l'invalidità dell'atto atteso l'espresso richiamo nella motivazione al provvedimento di integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta Cassa Forense, nonché al successivo reclamo avverso un provvedimento provvisorio, di cui erano state riportate anche le conclusioni formulate in quella sede nei confronti della medesima parte).
Cass. civ. n. 22845/2010
In tema di contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. nella versione anteriore alla modifica da parte dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione.
Cass. civ. n. 7343/2010
L'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti; comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce. (Nella specie, in riferimento ad un procedimento in cui era parte l'Agenzia delle Entrate, la S.C. ha stabilito che, benché non indicata nell'intestazione della sentenza, l'avvenuta partecipazione al giudizio dell'Agenzia fosse inequivocabilmente desumibile da suo contenuto, laddove si indicava la sua costituzione in giudizio già in primo grado e la proposizione dell'appello da parte della medesima).
Cass. civ. n. 17957/2007
Poiché l'art. 132, secondo comma, n. 2 c.p.c. non prevede il requisito della indicazione delle parti a pena di nullità, la mancanza della indicazione espressa di una delle parti o di tutte nella sentenza (e precisamente tanto nella sua intestazione, quanto nella parte descrittiva dello svolgimento processuale, quanto nella parte motivazionale) può determinare una nullità solo ai sensi del secondo comma dell'art. 156 c.p.c., cioè se l'atto-sentenza è inidoneo al raggiungimento dello scopo. Sotto tale profilo, viceversa, deve escludersi che il raggiungimento dello scopo e, quindi, la sanatoria della relativa nullità possa configurarsi attraverso la mera considerazione di quelle che erano le parti del giudizio per il tramite dell'esame degli atti del processo, allorché nella sentenza manchi qualsiasi riferimento indiretto.
Cass. civ. n. 16999/2007
L'erronea trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti, mentre costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della validità della sentenza, determina un effetto invalidante della medesima allorché abbia in concreto violato il principio del contraddittorio, impedendo la pronuncia del giudice sull'effettivo contenuto del dibattito processuale e sulle reali conclusioni delle parti. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso rilevando che l'erronea trascrizione delle conclusioni del P.M., di rigetto invece che di accoglimento, ne aveva impedito l'esame da parte della Corte di appello).
Cass. civ. n. 10420/2005
Le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 9019/2005
Qualora sia denunziata la nullità di sentenza collegiale nella cui intestazione risulti il nominativo del magistrato relatore ed estensore con errata indicazione del prenome e che contenga il nominativo di altro magistrato diverso da quello che asseritamente avrebbe partecipato all'udienza di discussione, va esclusa la sussistenza del vizio ove nulla riporti il verbale di udienza (che nella specie recava la dizione «avanti il Collegio») e il ricorrente produca certificato di cancelleria attestante semplicemente una composizione del Collegio diversa da quella risultante dall'intestazione. Va infatti rilevato che: a) la mancata indicazione del nome dei componenti del collegio nel verbale di udienza costituisce mera irregolarità; b) un certificato di cancelleria che non indichi in base a quale risultanza sia attestata quale fosse la composizione del collegio non ha efficacia probatoria superiore a quella della sentenza recante in calce la firma del Presidente e dell'estensore; c) l'eventuale errore riguardante il nome di battesimo di quest'ultimo sarebbe irrilevante, non impedendone la concreta identificazione.
Cass. civ. n. 4015/2004
L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti e l'inadeguata esposizione dello svolgimento del processo di per sé non costituiscono motivo di nullità della sentenza, se le omissioni e le carenze espositive non hanno inciso in concreto sul processo decisionale del giudice, determinando una mancata pronunzia sulle domande o eccezioni proposte dalle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia.
Cass. civ. n. 7058/2003
La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Cass. civ. n. 10793/2002
L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, in sentenza, di tutte le parti in causa (nella specie, omessa indicazione degli eredi di una delle parti, deceduta, nonché omessa indicazione della qualità di erede di altra parte costituita) non integra l'ipotesi dell'errore materiale emendabile con la procedura di cui agli artt. 287, 288 c.p.c. tutte le volte che le indicazioni mancanti non siano direttamente ricavabili dalla sentenza stessa (nella specie, totale assenza, nella sentenza impugnata, tanto di riferimenti alla morte di una parte, quando dell'intervenuta successione nel processo degli eredi per la rituale interruzione e riassunzione), ma ciò non comporta alcuna nullità della pronuncia — bensì una mera difficoltà nella sua eseguibilità nei confronti dei soggetti non indicati ed apparentemente pretermessi — qualora l'omissione non si risolva in un autonomo vizio di essa (nella specie, la nullità è stata in concreto esclusa dalla Suprema Corte in relazione ad una vicenda in cui, nel corso del giudizio, si era realizzata sia l'interruzione del processo, sia la sua prosecuzione nei confronti dei successori universali evocati ritualmente in causa con l'atto di riassunzione).
Cass. civ. n. 3132/2002
L'art. 132 c.p.c., stabilendo che la sentenza deve contenere l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, non impone, al riguardo, che l'esatta collocazione territoriale del giudice nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria risulti già nell'intestazione della sentenza, essendo sufficiente che dal contesto dell'atto risulti comunque tale indicazione, in modo tale da non ingenerare incertezza alcuna in ordine alla provenienza di questo. (Nella specie si è ritenuto che la specificazione di carattere territoriale del giudice di pace decidente, omessa nella intestazione della sentenza, fosse possibile attraverso l'indicazione della località di pubblicazione della sentenza e la presenza del timbro con l'espressa menzione del riferimento completo dell'ufficio).
Cass. civ. n. 13292/2000
L'esposizione in sentenza dei fatti di causa non deve necessariamente tradursi nella narrazione completa ed analitica dello svolgimento del processo ed in un particolareggiato resoconto delle deduzioni delle parti, essendo sufficiente che essa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia, con l'indicazione che può risultare tanto dall'esposizione del fatto che dalla parte motiva, degli elementi rilevanti per la decisione.
Cass. civ. n. 8364/2000
La mancata indicazione della parte contumace nell'epigrafe della sentenza, e la mancata dichiarazione di contumacia della stessa, non incidono sulla regolarità del contraddittorio ove risulti che la parte sia stata regolarmente citata in giudizio, configurando un mero errore materiale, emendabile con la apposita procedura.
Cass. civ. n. 3049/2000
L'omessa intestazione con la mancanza delle parole «Repubblica italiana» e «In nome del popolo italiano», indicate nel comma 1 dell'articolo 132 del c.p.c., è irregolarità formale non incidente sulla validità della sentenza di primo grado sottoscritta dal presidente estensore.
Cass. civ. n. 12475/1999
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per sé motivo di nullità della sentenza, occorrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice nel senso cioè di avere determinato o la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. In particolare, se dalla motivazione della sentenza risulta che le conclusioni delle parti siano state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale irrilevante ai fini della validità della sentenza.
Cass. civ. n. 5101/1999
La circostanza che il giudice non abbia formalmente suddivisa la sentenza in due parti, una delle quali esclusivamente dedicata allo svolgimento del processo, non implica nullità se dalla lettura dell'atto sia comunque possibile individuare i tratti essenziali della lite e gli elementi di fatto considerati nella decisione.
Cass. civ. n. 10095/1998
Il principio dell'interpretazione del dispositivo della sentenza mediante la motivazione, benché applicabile anche nel rito del lavoro, non può tuttavia valere a sanare contrasti irriducibili tra le due parti della sentenza (come quello che si determina allorché la motivazione contenga statuizioni mancanti del dispositivo o in contrasto con lo stesso) dovendo in tal caso darsi la prevalenza al secondo che, acquistando pubblicità con la lettura fattane in udienza, cristallizza stabilmente la statuizione emanata nella concreta fattispecie.
Cass. civ. n. 9157/1997
La portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuati tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali incidono sul momento precettivo della pronuncia e devono considerarsi parte integrante del dispositivo, in quanto rivelatrici d'effettiva volontà del giudice. (Nella specie, il giudice del rinvio aveva nel dispositivo confermato l'originaria pronuncia di merito, che aveva riconosciuto l'obbligo di una società immobiliare di rispettare gli impegni assunti nei confronti di tutti i prenotatari di appartamenti, mentre in motivazione tale obbligo era stato escluso nei confronti di alcuni di essi. In applicazione del suesposto principio, la Suprema Corte ha ritenuto di poter superare in via interpretativa il dedotto vizio di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo).
Cass. civ. n. 1481/1997
Nel rito del lavoro, allorquando la motivazione della sentenza si limiti alla mera esplicitazione di statuizioni già sostanzialmente argomentabili dalla struttura logico-semantica del dispositivo, non può invocarsi il principio della non integrabilità del dispositivo con la motivazione della sentenza (principio che presuppone l'effettiva carenza nell'uno di statuizioni rinvenibili formalmente solo nell'altra), bensì bisogna fare riferimento all'altro principio per il quale la portata precettiva di una pronuncia giurisdizionale va individuata non solo tenendo conto delle statuizioni formalmente contenute nel dispositivo, ma coordinando questo con la motivazione, le cui enunciazioni, se dirette univocamente all'esame di una questione dedotta in causa, incidono sul momento precettivo e vanno considerate come integrative del contenuto formale del dispositivo, con la conseguenza che il giudicato risulta simmetricamente esteso.
Cass. civ. n. 6439/1996
L'omessa indicazione, nell'epigrafe della sentenza, del conferimento della procura alle liti costituisce un'irregolarità formale emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali, e non un motivo di nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 2911/1996
L'impedimento che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., autorizza la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice anziano al posto del presidente, deve avere carattere assoluto, quale quello determinato da uno stato fisico o psichico o da una situazione irreparabile, ovvero da una prolungata assenza dal territorio dello Stato, mentre rimangono giuridicamente irrilevanti gli impedimenti determinati da momentanea assenza o da occasionali e transeunti difficoltà, quali il trasferimento ad altra sede giudiziaria.
Cass. civ. n. 6494/1995
L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza resa da un giudice collegiale e sottoscritta dal presidente e dall'estensore, del terzo giudice partecipante alla deliberazione, ogni qual volta tale partecipazione non sia desumibile, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, c.p.c., dalla sentenza medesima, rende la stessa affetta non da un mero errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione, ma da nullità assoluta per vizio attinente alla costituzione del giudice, senza che possano rilevare in contrario né la generica menzione dell'ufficio giudiziario collegiale che ha censurato il provvedimento, né le indicazioni ricavabili dal verbale dell'udienza di discussione, che fa fede in ordine alla composizione del collegio stesso nel momento della discussione della causa e non anche in quello, successivo, della sua decisione.
Cass. civ. n. 3268/1995
La sentenza nella cui intestazione risulti il nominativo di un magistrato non tenuto alla sottoscrizione, diverso da quello indicato nel verbale dell'udienza collegiale di discussione, deve presumersi affetta da errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287, 288 c.p.c., considerato che detta intestazione è priva di autonoma efficacia probatoria, esaurendosi nella riproduzione dei dati del verbale d'udienza e che, in difetto di elementi contrari, si devono ritenere coincidenti i magistrati indicati da tale verbale come componenti del collegio giudicante con quelli che in concreto hanno partecipato alla deliberazione della sentenza medesima.
Cass. civ. n. 2815/1995
La nullità della sentenza deliberata da giudici diversi da quelli che hanno assistito alla discussione, che è insanabile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 158 c.p.c., può essere dichiarata solo quando vi sia la prova della non partecipazione al collegio deliberante di un giudice che aveva invece assistito alla discussione della causa e tale prova non può evincersi dalla sola omissione, nella intestazione della sentenza, del nominativo del giudice non tenuto alla sottoscrizione, quando esso sia stato invece riportato nel verbale dell'udienza di discussione, sia perché l'intestazione della sentenza non ha una sua autonoma efficacia probatoria riproducendo in effetti i dati del verbale d'udienza, sia perché da quest'ultimo, facente fede fino a querela di falso dei nomi dei giudici componenti il collegio e della riserva espressa degli stessi giudici a fine udienza di prendere la decisione in camera di consiglio, nasce la presunzione della delibera della sentenza da parte degli stessi giudici che avevano partecipato all'udienza collegiale, ulteriormente avvalorata dalla circostanza che, ai sensi dell'art. 276 c.p.c., tra i compiti del presidente del collegio vi è quello di controllare che i giudici presenti nella camera di consiglio siano quelli risultanti dal verbale dell'udienza di discussione. Ne consegue che la omissione nella intestazione della sentenza del nome di un giudice, indicato invece nel verbale anzidetto, si presume determinata da errore materiale emendabile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c.
Cass. civ. n. 913/1995
La mancata indicazione del nome di una parte nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, ovvero in entrambi, non integra una causa di nullità della sentenza stessa, ma un mero errore materiale emendabile con la procedura prevista dagli artt. 287 e 289 c.p.c., allorché emerga con certezza l'identità della parte medesima e la sua inclusione tra i destinatari della decisione.
Cass. civ. n. 68/1995
L'omessa indicazione, nella intestazione della sentenza, del nominativo di uno dei giudici che compongono il collegio non è motivo di nullità della stessa allorché risulti (nel caso di specie dal dispositivo d'udienza) che la decisione è stata adottata dall'organo giudicante regolarmente costituito, non essendo la predetta omissione ostativa al raggiungimento dello scopo dell'atto.
Cass. civ. n. 11358/1994
La natura di un provvedimento giudiziale deve essere desunta non dalla forma in cui il provvedimento è stato emanato o dalla qualificazione che gli è stata attribuita dal giudice che lo ha emesso, ma dal suo effettivo contenuto in relazione alle particolari disposizioni che regolano la materia che ne forma oggetto, per cui anche una ordinanza (del giudice dotato di poteri decisori) può assumere la natura di sentenza impugnabile se risolve, con efficacia di giudicato, questioni attinenti ai presupposti, alle condizioni o al merito della controversia.
Cass. civ. n. 6706/1993
Il principio secondo cui la portata precettiva della sentenza va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo ma anche delle enunciazioni della motivazione dirette in modo univoco all'attribuzione di un diritto ad una delle parti ed il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado, sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla nuova motivazione, trovano applicazione solo quando il dispositivo della decisione di merito contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e non sono invece estensibili al caso in cui esso non abbia contenuto precettivo ma si limiti al rigetto della domanda o del gravame.
Cass. civ. n. 521/1985
L'esigenza d'indicare in sentenza le «conclusioni» delle parti (art. 132, n. 3, c.p.c.) deve intendersi riferita — in funzione del principio di cui all'art. 112 dello stesso codice — alle istanze ed eccezioni relative alla materia da decidere con la sentenza (sia pure non definitiva) e non anche alle richieste istruttorie, aventi funzione strumentale rispetto alla decisione.