Cass. civ. n. 3840 del 20 febbraio 2007

Sezione Unite

Testo massima n. 1


È valido, benché tardivo, l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di una delle parti soccombenti in ordine alla identica opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e condannate solidalmente al pagamento delle spese, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).

Testo massima n. 2


Il giudice che definisce la causa su una questione pregiudiziale non può pronunciarsi anche sul merito di essa. Il giudice che abbia pregiudizialmente dichiarato inammissibile la domanda o il gravame non ha il potere di esaminare la domanda nel merito, e le eventuali argomentazioni ad abundantiam relative al merito contenute nella sentenza sono da ritenere giuridicamente irrilevanti; ne consegue che è ammissibile l'impugnazione che si limiti a censurare la statuizione pregiudiziale di inammissibilità mentre è inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione nella parte relativa alla pronuncia sul merito. (Mass. redaz.).

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