Art. 323 – Codice di procedura civile – Mezzi di impugnazione

I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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