Art. 323 – Codice di procedura civile – Mezzi di impugnazione
I mezzi per impugnare le sentenze, oltre al regolamento di competenza [42 c.p.c. ss.] nei casi previsti dalla legge, sono: l'appello [339 ss.], il ricorso per cassazione [360 ss.], la revocazione [395 ss.] e l'opposizione di terzo [404 ss.].
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Cass. civ. n. 14422/2025
Il provvedimento di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato, ancorché erroneamente pronunciato all'interno della sentenza o dell'ordinanza che definisce il giudizio sulla domanda di merito, anziché con separato decreto come previsto dall'art. 168 del d.P.R. n. 115 del 2002, è autonomo rispetto al provvedimento conclusivo del giudizio e pertanto soggetto al peculiare regime di impugnazione di cui all'art. 170 del d.P.R. innanzi citato, esclusa l'esperibilità dei rimedi di cui all'art. 323 c.p.c..
Cass. civ. n. 5138/2025
Il decreto con cui il giudice delegato dispone l'acquisizione alla massa fallimentare di beni sui quali terzi estranei alla procedura rivendichino diritti incompatibili non è soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 26 l.fall. sicché l'interessato, che non si avvalga di detto rimedio, non consuma il proprio diritto di difesa e impugnazione che può far valere nelle forme ordinarie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che - sul presupposto della reclamabilità dell'ordinanza di vendita - aveva rigettato le domande di accertamento della nullità degli atti di apprensione alla procedura di beni costituiti in fondo patrimoniale, di ordine di cancellazione della trascrizione della sentenza dichiarativa del fallimento eseguita su tali beni e di condanna al risarcimento del danno da mancato godimento degli stessi).
Cass. civ. n. 25286/2024
La sentenza della sezione specializzata agraria che accoglie la domanda di accertamento negativo della natura agraria del rapporto e declina, conseguentemente, la propria competenza per materia sulle altre domande proposte dall'attore, in quanto relative alla cessazione di efficacia di un contratto di locazione, non è impugnabile col regolamento necessario di competenza, ma solo con l'appello, non trattandosi di statuizione sulla competenza, bensì di pronuncia nel merito.
Cass. civ. n. 23253/2024
La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice dichiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali - essendo l'impugnazione proponibile in quanto, benché l'art. 42 c.p.c. sembri escludere un'impugnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l'erroneità della statuizione sulle spese.
Cass. civ. n. 15563/2024
L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.
Cass. civ. n. 2424/2024
Non é impugnabile nei modi ordinari, ai fini della esclusiva riforma del capo sulle spese, un provvedimento giurisdizionale che abbia pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite, se il motivo di censura si basi sulla illegittimità della statuizione sulla competenza e non sul mancato rispetto della disciplina sulle spese processuali.
Cass. civ. n. 12086/2023
La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.
Cass. civ. n. 7448/2023
La notificazione di un'impugnazione equivale (sia per la parte notificante, sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa, ai fini della decorrenza del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. per proporre altro tipo di impugnazione, soltanto quando l'impugnazione sia stata proposta da una delle parti della causa, con esclusione dell'impugnazione proposta dal terzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile il gravame, per tardiva sua proposizione, sull'errata assimilazione della notifica dell'atto di opposizione di terzo ex art 404 c.p.c. alla notifica della sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 3812/2023
Se la sentenza di accoglimento dell'opposizione ad una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dall'opponente solo attraverso un estratto di ruolo è impugnata soltanto per la statuizione sulle spese, lo "ius superveniens" di cui all'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - in forza del quale l'azione e l'impugnazione sarebbero state inammissibili - non può incidere sulle statuizioni coperte dal giudicato, ma può rilevare ai fini della decisione di compensazione dei costi della lite.
Cass. civ. n. 5637/2014
La soppressione delle USL non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello nei confronti di una USL, parte del giudizio di primo grado, essendo riferibile a tale gestione liquidatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 1638/2014
Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice è legittimato in proprio, pur in mancanza di impugnazione da parte della società e sebbene egli non sia parte del contratto, a proporre appello nei confronti della sentenza che abbia pronunciato la risoluzione del contratto concluso fra la società ed un terzo e condannato in solido la società e il socio alle conseguenti restituzioni, in quanto l'accertamento dell'inadempimento del contratto stipulato dalla società è il presupposto della condanna del socio illimitatamente responsabile, personalmente convenuto in giudizio, alla restituzione delle somme versate alla controparte.
Cass. civ. n. 16930/2013
L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile. (Nella specie, un dirigente scolastico aveva impugnato, in tale sua qualità, la sentenza di primo grado che dichiarava l'antisindacalità del suo comportamento e, in appello, aveva altresì proposto, in proprio, intervento adesivo all'impugnazione; la S.C., premesso che lo stesso intervento adesivo in appello non poteva ritenersi consentito attesa, tra l'altro, l'irrilevanza di un parallelo contenzioso personale tra le parti in quanto insuscettibile di subire effetti giuridici dall'esito del processo per comportamento antisindacale, in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 13276/2013
Quando successivamente alla pubblicazione di una sentenza di merito (e quindi nel periodo intercorrente tra la fase processuale del relativo giudizio e quella dell'eventuale giudizio di impugnazione), si verifica la morte (o la perdita della capacità di agire) della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, l'evento potenzialmente interruttivo incide non più sul processo (determinandone l'interruzione), ma sul termine per la proposizione dell'impugnazione. Quest'ultima va proposta nei confronti del successore e, se rivolta alla parte originaria, è affetta da nullità rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 164, comma primo, c.p.c. (errata identificazione del soggetto passivo della "vocatio in ius"), suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del successore universale (o del soggetto comunque legittimato), con effetti "ex nunc" (cioè con salvezza dei diritti quesiti dalla controparte), a norma dell'art. 164 vecchio testo, per i procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, e con efficacia sanante piena, sul piano sostanziale e processuale, per le controversie iniziate successivamente, a norma del nuovo testo del medesimo articolo, come sostituito dall'art. 9 della legge n. 353 del 1990.
Cass. civ. n. 8194/2013
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di minore costituitosi in giudizio a mezzo dei suoi legali rappresentanti) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione (ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell'art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 c.p.c., il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 c.p.c., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato. Un'esigenza di tutela della parte incolpevole non si pone, in ogni caso, rispetto all'ipotesi del raggiungimento della maggiore età nel corso del processo, che non costituisce un evento imprevedibile, ma, al contrario, un accadimento inevitabile nell'"an" - essendo lo stato di incapacità per minore età "naturaliter" temporaneo - ed agevolmente riscontrabile nel "quando".
Cass. civ. n. 4011/2013
L'impugnazione di una sentenza deve essere rivolta nei confronti del soggetto che in essa è stato individuato come parte costituita in giudizio, prescindendosi dalla correttezza e dalla corrispondenza di una siffatta individuazione alle risultanze processuali, nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purchè sia quella ritenuta dal giudice della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 14106/2012
Qualora nel corso del giudizio di primo grado si verifichi la morte della parte costituita, il difensore di questa, come non ha il potere di proporre impugnazione avvalendosi della procura ormai estinta, a nulla rilevando la maggiore o minore estensione di essa, così neppure può comparire nel giudizio d'appello, instaurato da altra parte, al fine di dichiarare detto evento, rimanendo lo stesso privo dell'originaria idoneità interruttiva.
Cass. civ. n. 7676/2012
Il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l'impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell'ente estinto.
Cass. civ. n. 3672/2012
In materia di impugnazioni, il principio cosiddetto di apparenza e affidabilità comporta necessariamente un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una consapevole scelta, ancorché non esplicitata con motivazione "ad hoc", nel qual caso decisiva rilevanza va attribuita alle concrete modalità con le quali si è svolto il procedimento; pertanto, è ammissibile il ricorso diretto per cassazione avverso la "sentenza" che decide all'esito di un procedimento azionato con ricorso per opposizione allo stato passivo, svoltosi con modalità corrispondenti al procedimento ex art. 99 legge fall., qualora la forma del provvedimento non sembri frutto di una meditata valutazione del decidente.
Cass. civ. n. 520/2012
La qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio. (Nella specie, la parte destinataria della notificazione dell'atto di appello, sebbene non avesse partecipato al giudizio di primo grado, si era poi costituita in secondo grado e la S.C., nel confermare la decisione impugnata - che aveva dichiarato inammissibile il gravame nei confronti di detta parte per non esser stata evocata in primo grado, con condanna alle spese dell'appellante - ha rilevato che né l'omessa indicazione, nella citazione in appello, del requisito di cui all'art. 163, primo comma, n. 2), c.p.c., da correlarsi al seguente art. 164, né la mancata specificazione del titolo per il quale si era inteso estendere il contraddittorio, potevano escludere la volontà di coinvolgere nel relativo giudizio la parte stessa, la cui costituzione sanante aveva determinato un eccesso e non un difetto di contraddittorio, con conseguente mancanza delle condizioni per rilevare la pretesa nullità del giudizio di appello, così da giustificare l'anzidetta condanna alle spese del grado).
Cass. civ. n. 21252/2010
Il terzo datore di pegno, che abbia concesso garanzia (nella specie, sulla partecipazione sociale di s.r.l.) al creditore per l'adempimento delle obbligazioni del mutuatario, è privo della legittimazione ad impugnare la sentenza pronunciata in ordine alla validità ed all'esecuzione del contratto di mutuo, dal momento che egli partecipa al giudizio soltanto come terzo datore di pegno, come tale destinato a subire gli effetti della pronuncia tra le parti del contratto dal quale discende l'obbligo presidiato dalla garanzia reale.
Cass. civ. n. 9319/2009
Poiché la rappresentanza, negoziale o processuale, non attribuisce nel giudizio al rappresentante la qualità di parte sostanziale, non è nulla l'impugnazione - nella specie, ricorso per cassazione - proposta nei confronti del rappresentato, invece che solo, od anche, del suo rappresentante, che pure era stato, nel precedente grado, parte formale del procedimento in quanto fornito di procura generale notarile.
Cass. civ. n. 67/2009
Non è estraneo al processo di merito il soggetto che, pur non essendo stato citato né essendo, comunque, intervenuto in causa, sia stato, tuttavia, coinvolto nella decisione della lite, mediante una statuizione di accertamento o di condanna a suo carico, poiché questa pronunzia, anche se non gli è stata notificata, è, di per sé, idonea ad attribuirgli la qualità di parte, ai fini della proponibilità dei gravami consentiti alle parti soccombenti. Ne consegue che, al fine di eliminare gli effetti a lui pregiudizievoli della sentenza, il soggetto rimasto estraneo al giudizio può avvalersi, oltre che dell'opposizione di terzo, dell'ordinaria impugnazione proponibile contro la sentenza. (Nella specie, convenuta in giudizio l'Unione provinciale CISAL da alcuni lavoratori dalla stessa dipendenti, la sentenza di primo grado aveva condannato la CISAL, soggetto estraneo al giudizio; a seguito dell'impugnazione proposta da quest'ultima, il giudice di appello aveva ritenuto che la Unione provinciale fosse centro di interessi autonomo e, conseguentemente, aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado e della sentenza; la S.C. ha confermato tale pronuncia, affermando il principio su esteso).
Cass. civ. n. 2434/2008
L'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va fatta in base alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, alla controversia e alla sua decisione, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza, restando irrilevante il tipo di procedimento adottato. (Nella specie, relativa a opposizione a ordinanza ingiunzione avverso la sospensione dalla qualità di associato di una riserva alpina di caccia, la S.C. aveva rilevato che il giudice dell'opposizione pur trattando la causa con il rito previsto dalla legge n. 689 del 1981, pur avendo affermato che la predetta sanzione non aveva natura amministrativa, non costituendo espressione del potere di organizzazione e gestione del territorio, ma, stante la natura di associazioni non riconosciute delle riserve alpine di caccia, afferiva a posizioni di diritto soggettivo dell'associato — ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art. 23, della legge n. 689 del 1981, in luogo dell'appello avverso la sentenza del tribunale).
Cass. civ. n. 12692/2007
Qualora una sentenza sia stata emessa nei confronti di diversi soggetti, essa può essere impugnata congiuntamente da parte di tutti i suoi destinatari, richiedendosi soltanto che ciascuno di essi abbia un proprio interesse a proporre l'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'Amministrazione in una controversia in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in quanto il ricorso stesso era stato proposto con unico atto sia dai soccombenti nel giudizio di opposizione sia da quelli la cui opposizione era stata accolta, con declaratoria di compensazione delle spese, limitatamente, quanto a questi ultimi, alla pronuncia sulle spese).
Cass. civ. n. 10876/2007
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404, primo comma c.p.c.
Cass. civ. n. 3840/2007
È valido, benché tardivo, l'appello proposto dal litisconsorte necessario pretermesso, equivalendo il relativo atto ad una anticipata e spontanea integrazione del contraddittorio. (Nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello di una delle parti soccombenti in ordine alla identica opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza e condannate solidalmente al pagamento delle spese, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale).
Cass. civ. n. 1199/2007
È ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, la rimessione al primo giudice; nelle ipotesi in cui, invece, il vizio denunciato non rientra in uno dei casi tassativamente previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, con la conseguenza che, in tali ipotesi, l'appello fondato esclusivamente su vizi di rito, inammissibile, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione. (Fattispecie, in controversia disciplinata dal rito speciale locatizio, relativa alla denuncia del vizio di nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo in udienza).
Cass. civ. n. 19062/2006
Il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione spetta soltanto a colui che abbia assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata non trova applicazione nell'ipotesi in cui il giudice nonostante la mancata (o nulla) notifica dell'atto introduttivo della controversia, abbia ritenuto presente in giudizio il litisconsorte necessario non (o non ritualmente) evocato e abbia emesso pronuncia nei suoi confronti, poiché in tal caso, quel soggetto assume la qualità solo formale di parte del giudizio e della sentenza impugnata.
Cass. civ. n. 17014/2003
L'impugnazione di una decisione giurisdizionale, intesa come “mezzo”, consiste in una domanda, con la quale una delle parti litiganti rimette in discussione, nei confronti dell'altra, l'oggetto del provvedimento impugnato, e non può quindi indirizzarsi contro l'organo giudicante, che è soggetto terzo rispetto alle parti del processo e non può pertanto essere coinvolto dalle domande in esso proposte. (Enunciando il principio di cui in massima, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione — proposto per far valere il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in relazione ad una sentenza dalla stessa emessa — rivolto contro la Corte dei conti in sede giurisdizionale).
Cass. civ. n. 10134/2003
In tema di impugnazioni civili, la legittimazione all'impugnazione presuppone che la parte sia stata convenuta nel giudizio conclusosi con una pronuncia nei suoi confronti, mentre l'interesse processuale ad impugnare presuppone che vi sia stata una sentenza di condanna nei confronti della stessa e, quindi, a tal fine rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato. Ne consegue che non integra interesse processuale ad impugnare una sentenza la circostanza che la parte ricorrente deduca di essersi costituita per errore nel giudizio di primo grado.
Cass. civ. n. 8079/2003
In applicazione del principio secondo cui, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone, l'appello proposto dal singolo socio, in proprio e senza alcun riferimento alla società stessa, è inammissibile (in quanto quest'ultima, pur sprovvista di personalità giuridica, costituisce, comunque, un autonomo centro di interessi dotato di propria capacità processuale), deve ritenersi parimenti inammissibile l'appello proposto dal legale rappresentante dell'ente qualora questo sia stato posto in liquidazione, spettando in tal caso ai (soli) liquidatori la relativa rappresentanza, ex artt. 2315, 2310 c.c.
Cass. civ. n. 10208/2002
In applicazione del principio per il quale è legittimato a ricorrere in appello soltanto colui che sia stato parte del giudizio di primo grado, nel caso di sentenza resa nei confronti di una società di persone è inammissibile il ricorso in appello proposto da una persona fisica in proprio e non quale legale rappresentante della società. In tale ipotesi la inammissibilità è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e, ove pronunciata in sede di legittimità, configurando una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ex art. 382 c.p.c.
Cass. civ. n. 6949/2001
Nel caso in cui l'estinzione di una società per incorporazione in un'altra, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata ai sensi dell'art. 300 c.p.c. dal difensore munito di procura anche per il giudizio di appello, legittimamente questi in forza dell'ultrattività della procura conferitagli da colui che è stato il legale rappresentante della società incorporata, può proporre l'atto di impugnazione in nome della stessa società.
Cass. civ. n. 3558/1998
Nel caso in cui, nel corpo di una stessa sentenza, siano contenute autonome statuizioni, ciascuna delle quali sottoposta ad un proprio, peculiare e diverso regime di impugnazione, ognuna di esse può formare oggetto di impugnazione esclusivamente secondo i mezzi di gravame suoi propri, non esistendo, in materia civile, una disposizione analoga a quella prevista, nel rito penale, dall'art. 580 c.p.p., in forza della quale, proposti contro una stessa sentenza mezzi di impugnazione diversi, il ricorso per cassazione si converte, ex lege, in appello (nella specie, il tribunale ordinario, con unica sentenza, aveva statuito tanto sull'appello proposto da un notaio avverso la sanzione disciplinare della censura inflittagli dal competente consiglio notarile, quanto sulla richiesta di applicazione della sanzione disciplinare avanzata dal P.M. per violazione dell'art. 80 della legge notarile. Proposto ricorso per cassazione — anziché appello — avverso questo secondo capo della sentenza da parte del notaio, la S.C., nel dichiarare inammissibile l'impugnazione, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).
Cass. civ. n. 3193/1997
Una sentenza non può essere impugnata al solo fine di ottenere la correzione o l'integrazione della motivazione, fondata su ragioni non coincidenti con quelle fatte valere dal vincitore, a meno che il contenuto della motivazione, contenga enunciazioni suscettibili di passare in giudicato e potenzialmente idonee a pregiudicare la parte vittoriosa.
Cass. civ. n. 4581/1995
La garanzia del doppio grado di giudizio è rispettata ogni qualvolta il giudice di primo grado sia stato posto nella condizione di esaminare la domanda in tutta la sua estensione, anche se il medesimo giudice, risolvendo una questione pregiudiziale, non sia entrato nel merito della controversia e non abbia esaminato gli altri punti della causa, ed il giudice di secondo grado abbia statuito nel merito superando la questione pregiudiziale. Pertanto, qualora il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione correttamente, il giudice di appello, che ritenga insussistente tale inammissibilità, procede all'esame delle questioni di competenza e di merito, senza necessità di rimettere la controversia al primo giudice.
Cass. civ. n. 4975/1993
La qualità di procuratore della parte nei cui confronti è stata pronunziata la sentenza impugnata non abilita il suo titolare alla proposizione dell'impugnazione in proprio, neanche quando si controverta unicamente in punto di spese processuali, salvo che lo stesso procuratore non se ne sia dichiarato antistatario ed i motivi delle proposte censure attengano alla concessione della distrazione.
Cass. civ. n. 1880/1984
Il principio del doppio grado di giurisdizione non implica necessariamente che entrambi i giudici, di primo e di secondo grado, si debbano pronunciare nel merito delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, essendo sufficiente che ciascuno di essi pervenga ad una decisione (definitiva o non definitiva del giudizio) attraverso la delibazione delle questioni controverse, anche se concernenti la giurisdizione o la competenza ovvero di natura (altrimenti) pregiudiziale o preliminare al merito.
Cass. civ. n. 969/1981
Sia nel caso in cui l'omissione di pronuncia si risolva in un vizio della pronuncia stessa, sia nel caso in cui sia giustificata dalla soluzione data dal primo giudice a una questione logicamente assorbente, il giudice dell'appello che riscontri il vizio denunciatogli, ovvero superi, considerandola infondata, la questione ritenuta in primo grado assorbente, deve procedere all'esame della domanda già portata all'esame del primo giudice, poiché la proposizione della domanda nel giudizio di primo grado esaurisce e soddisfa il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale richiede soltanto la sottoposizione della domanda medesima all'esame di due giudici del merito e non anche l'esame della domanda da parte di entrambi i giudici del merito.