Cass. civ. n. 273 del 09 gennaio 2023
Testo massima n. 1
Le "gravi ed eccezionali ragioni" che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009, consentono, in difetto di soccombenza reciproca, la compensazione delle spese legali possono essere integrate dalla condotta del creditore che abbia omesso di attivare "ante causam" i mezzi specifici previsti dall'ordinamento che, pur non costituendo condizioni per la proponibilità del giudizio, hanno la finalità di soddisfare più celermente la pretesa creditoria evitando il giudizio, sempre che nel processo non emergano elementi di manifesta colpevolezza nel ritardo a carico del debitore convenuto e la prestazione sia da questi eseguita solo prendendo atto delle ragioni altrui quali esposte nell'atto introduttivo del giudizio, quindi prima della trattazione del giudizio e dell'istruttoria. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, anteriormente al giudizio, gli eredi non avevano proposto domanda amministrativa di riconoscimento dello "status" di invalido civile del "de cuius" istante, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.P.R. n. 698 del 1994).
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 11
DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1 com. 8