Cass. civ. n. 16941 del 11 novembre 2003

Testo massima n. 1


Ai fini della legittimità della notifica presso l'abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l'ultima residenza anagrafica.

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