Cass. civ. n. 27325 del 26 settembre 2023
Testo massima n. 1
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007 - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice – COI ("country of origin informations") – Individuazione - Specifica indicazione della fonte e del contenuto delle stesse - Necessità.
In materia di protezione internazionale, a fronte dell'allegazione, da parte del richiedente, delle circostanze suscettibili di fondare la protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, il giudice è tenuto ad assumere direttamente informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale del Paese d'origine dell'interessato (elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall'UNHCR, dall'EASO, dal Ministero degli Affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa) e a indicarne specificamente la fonte e il contenuto nella motivazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8
Costituzione art. 10