Cass. civ. n. 3074 del 3 marzo 2003
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La nullità derivante da vizio di costituzione del tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la n. 353 del 2002) dell'art. 138 del R.D novembre 12.1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella pate in cui prevedeva l'aggregazione al detto tribunale di tre funzionari dell'ex genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio de quo attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.
Testo massima n. 2
Nei processi con pluralità di parti in causa inscindibili o dipendenti, l'impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall'impugnante principale.
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