Art. 158 – Codice di procedura civile – Nullità derivante dalla costituzione del giudice

La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all'intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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