Cass. civ. n. 3653 del 8 aprile 1998

Testo massima n. 1


Sui beni oggetto di comunione concorrono pari poteri gestori da parte di tutti i comproprietari, in virtù della presunzione, relativa, che ognuno di essi operi con il consenso degli altri, con la conseguenza che il singolo condomino può stipulare contratti aventi ad oggetto il godimento del bene comune.

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