Cass. pen. n. 27397 del 13 gennaio 2023
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - Confisca - Pericolosità accertata ai sensi dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 - Fatti sintomatici commessi in epoca anteriore o remota - Difetto di base legale per assenza di prevedibilità - Revocazione ex art. 28, comma 2, d.lgs. n.159 del 2011 - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, non è esperibile il rimedio della revocazione di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti del provvedimento definitivo di confisca fondato sul giudizio di pericolosità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del citato d.lgs., nel caso in cui il proposto eccepisca il difetto di "base legale" del provvedimento ablatorio, in quanto emesso in relazione a condotte tenute prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata e, quindi, in forza di un'applicazione retroattiva della misura di prevenzione patrimoniale. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sul rilievo che il provvedimento di confisca impugnato riguardava condotte di usura risalenti agli anni 2001 e 2002, epoca in cui, in relazione a condotte significative della "pericolosità generica" come quelle di usura, potevano trovare applicazione le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e succ. mod., ovvero il regime della confisca di prevenzione regolato dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e succ. mod.).
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST.
Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 lett. 2 CORTE COST.
Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2
Legge 19/03/1990 num. 55 art. 14 CORTE COST.
Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 10 com. 1
Legge 24/07/2008 num. 125 art. 1 CORTE COST.
Legge 15/07/2009 num. 94 art. 4 com. 2