Cass. civ. n. 27401 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Decorrenza del termine per proporre domanda - Dalla definitività della decisione per passaggio in giudicato formale - Pluralità di parti - Rilevanza della decadenza dall’impugnazione di una sola delle parti - Esclusione.


In materia di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, l'espressione "decisione definitiva" di cui all'art. 4 della l. n. 89 del 2001 è rivolta a comprendere tutte le tipologie di processo e si intende riferita a qualsiasi provvedimento in conseguenza del quale il processo deve ritenersi concluso e non più pendente, sicché, ove si tratti di una sentenza di merito in grado di appello resa in un processo con pluralità di parti, la definitività della decisione si identifica con il suo passaggio in giudicato formale, per essere la sentenza non più impugnabile coi rimedi ordinari elencati nell'art. 324 c.p.c. da nessuna delle parti, senza che perciò rilevi, ai fini del decorso del termine di sei mesi per proporre la domanda di equa riparazione, la data in cui una delle parti sia decaduta dall'impugnazione per effetto della notifica della sentenza eseguita ad uno solo dei contraddittori.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8556 del 2023

Normativa correlata

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

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