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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2948 del 28 marzo 1997

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2948 del 28 marzo 1997

Testo massima n. 1

Il riconoscimento dell’imputato operato in udienza nel corso dell’esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l’osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Ne consegue che la dichiarazione del teste non è inficiata da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità, in caso di violazione di dette formalità.

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