Cass. pen. n. 2948 del 28 marzo 1997
Testo massima n. 1
Il riconoscimento dell'imputato operato in udienza nel corso dell'esame testimoniale, deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile, e va tenuto distinto dalla ricognizione vera e propria, in quanto esso costituisce atto di identificazione diretta, e non richiede l'osservanza delle formalità prescritte per la ricognizione. Ne consegue che la dichiarazione del teste non è inficiata da patologie processuali, quali la nullità o la inutilizzabilità, in caso di violazione di dette formalità.