Cass. civ. n. 27407 del 26 settembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Autoferrotranvieri - Procedimento disciplinare - Provvedimento finale - Termine di 180 giorni - Decorrenza - Individuazione.


In tema di procedimento disciplinare relativo agli autoferrontravieri, il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, del regolamento di disciplina di cui alla delibera commissariale governativa n. 182 del 1995 e 53 del r.d. n. 148 del 1931 ricollega l'avvio del procedimento disciplinare, e quindi la decorrenza del termine di 180 giorni per l'adozione del provvedimento finale, alla conoscenza da parte della Direzione aziendale o degli uffici incaricati del servizio disciplinare dei rapporti inviati dagli altri uffici della società.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6555 del 2023

Normativa correlata

Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 18
Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 58 CORTE COST.
Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST.
Contr. Coll. 28/11/2015

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