14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 41379 del 28 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Non comportano violazione del divieto di testimonianza indiretta, stabilito per gli appartenenti alla polizia giudiziaria dall’art. 195, comma 4, c.p.p., e possono quindi legittimamente esserne utilizzati i risultati, le intercettazioni, regolarmente autorizzate, di conversazioni nel corso delle quali persone informate sui fatti [ nella specie, la vittima del reato ] abbiano reso ad un ufficiale di polizia giudiziaria dichiarazioni confidenziali le quali non siano poi state trasfuse a verbale per avere gli stessi dichiaranti rifiutato di sottoscriverle.
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