Cass. pen. n. 38076 del 6 ottobre 2008

Testo massima n. 1


La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE