Cass. pen. n. 38076 del 6 ottobre 2008
Testo massima n. 1
La testimonianza indiretta è utilizzabile qualora nessuna parte abbia chiesto che il teste di riferimento fosse chiamato a deporre, posto che il divieto di utilizzazione è preveduto solo nel caso in cui il giudice, richiesto da una parte, non abbia disposto l'assunzione della testimonianza, o nel caso in cui il testimone indiretto non abbia voluto o potuto indicare la persona da cui aveva appreso la notizia.
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